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Esenzione dall'obbligo formativo: le novità

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Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua sono state introdotte alcune importanti novità nelle modalità di attribuzione dell'esenzione dall'obbligo formativo.

  • Per gli iscritti che non esercitano la professione, per chi ha oltre 65 anni di età e per chi è iscritto nell’Elenco Speciale non è più previsto l'esonero totale dall’obbligo formativo, è invece riconosciuto un esonero parziale, che impone l’acquisizione di almeno 30 crediti nel triennio
    Per il triennio in corso 2014/2016, tenuto conto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, l’obbligo formativo impone di acquisire almeno 10 crediti.
     
  • L’anzianità di iscrizione nell’Albo non viene considerata dal nuovo Regolamento quale motivo di esonero, pertanto coloro i quali erano esentati in quanto iscritti da più di 30 anni, dal 1° gennaio 2016 dovranno assolvere l’intero obbligo formativo che, per il triennio in corso 2014/2016, ammonta a 30 crediti.
     
  • Nei casi di malattia grave debitamente documentata riferita ad un coniuge, parente o affine entro il 1°grado o ad un componente il nucleo familiare, il nuovo Regolamento riconosce un esonero totale dall’obbligo formativo. Pertanto, gli Iscritti che si trovassero nella condizione indicata, potranno farne richiesta all’Ordine utilizzando la modulistica disponibile sul sito web. Coloro ai quali era stato già concesso un esonero per tale motivazione, automaticamente e senza bisogno di alcuna ulteriore richiesta, si vedranno attribuire un esonero totale (e non più al 50%) per l’anno 2016.

Consulta il Nuovo Regolamento

Consulta la modulistica