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Ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005)

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La Corte di Cassazione, con Ordinanze depositate il 21 maggio 2018, ha dichiarato non condivisibile l’interpretazione dell’art. 9, co. 9, del D.Lgs. 139/2005, fornita dal Consiglio Nazionale (PO 265/2014 e PO 262/2016) e avallata dal Ministero della Giustizia (Nota 11 febbraio 2015),  che legittimava la ricandidatura del Presidente Civetta alla guida del Consiglio dell’Ordine di Roma per il quadriennio 2017-2020.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato da alcuni candidati, ha ritenuto che i Consiglieri ed il Presidente dell'Ordine non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiore a due a prescindere dalla carica (Consigliere ovvero Presidente) che essi avevano ricoperto nei precedenti due mandati.
Accogliendo il ricorso, la Corte ha altresì rinviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, affinché provveda.

In particolare, la Corte nelle Ordinanze ha così disposto: “dichiara inammissibile l’intervento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di giudizio di legittimità”.

Le Ordinanze riguardano solo l’Ordine di Roma, giacché le impugnative si sono verificate solo in relazione all’elezione del Consiglio di tale Ordine. Esse sono comunque di interesse anche per altri Ordini (più di 50) i cui Consigli avevano fatto affidamento sulle menzionate pronunce del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia. Tuttavia, in relazione all’elezione di tali altri Consigli non si sono verificate impugnative.

Leggi PO 265/2014
Leggi PO 262/2016
Leggi il parere del Ministero della Giustizia
Leggi le Ordinanze