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Incarichi Giudiziari

C.T.U. - Consulenza tecnica d’ufficio

I commercialisti, in virtù delle specifiche competenze professionali, prestano la loro assistenza all’autorità giudiziaria in qualità di ausiliario del Giudice nell'ambito delle competenze definite dal Codice di procedura civile.


Curatela fallimentare

Il curatore fallimentare ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. La riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (oltre ad aver ridisegnato la legge fallimentare, ha riformulato le competenze del curatore che risultano notevolmente ampliate.


Esecuzioni mobiliari e immobiliari

A seguito dei molteplici interventi di riforma del processo esecutivo, i dottori commercialisti rientrano, insieme ad altri professionisti nel novero dei soggetti delegabili per le operazioni di vendita di beni mobili e immobili pignorati nella procedura di esecuzione forzata. Nell’ambito delle esecuzioni immobiliari e mobiliari i commercialisti possono essere chiamati a svolgere anche la funzione di custode giudiziario.


Amministrazione giudiziaria

Il decreto legislativo n. 14 del 4 febbraio 2010 ha istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale. All’albo possono iscriversi i commercialisti iscritti da almeno cinque anni nell'Albo professionale che abbiano svolto concretamente l'attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati; si assicura in tal modo una specifica professionalità nella gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata.


Arbitrato e conciliazione

I commercialisti affiancano gli operatori economici anche in qualità di conciliatori. La conciliazione stragiudiziale (c.d. ADR - Alternative Dispute Resolution) è una modalità di risoluzione delle controversie alternativa al ricorso alla tutela giurisdizionale. Con la conciliazione la decisione ovvero l'accordo che compone la lite discende dalle parti le quali, per raggiungere tale risultato, si avvalgono della competenza di un terzo professionista neutrale ed imparziale, competente nella facilitazione di negoziazioni altrui: il conciliatore o mediatore. Il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 attuativo della delega contenuta nella legge di riforma del processo civile (art. 60 della legge n. 69 del 18 giugno 2009) ha, da ultimo, introdotto una mediazione generalizzata per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal diritto comunitario, al fine di ridurre in modo significativo il numero di liti gestite dalla giustizia ordinaria.
 

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