Organizzato da: | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma | ||
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Commissione Imposte Dirette - Fiscalità Internazionale | |||
Luogo: | Sede dell'Ordine | ||
Indirizzo: | Piazzale delle Belle Arti, 2 00196 Roma | ||
Data - orario: |
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Crediti conseguibili in totale: | 4 | ||
Tematica trattata: | Fiscalità | ||
Materia/e: | Fiscalità internazionale | ||
Tematica trattata: | Revisori Legali - Gruppo C | ||
Materia/e: | D.7 - DIRITTO TRIBUTARIO | ||
Relatore: | Dott. Relatori Vari - Varie |
Documenti
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Il credito d’imposta estera e la branch exemption sono istituti alternativi aventi lo scopo di neutralizzare la doppia imposizione dei redditi prodotti all’estero dal contribuente e, per quanto di attiene all’evento, quelli generati dalla stabile organizzazione.
L’istituto del credito d’imposta, tradizionalmente adottato in Italia in relazione ai redditi prodotti all’estero dal contribuente residente, allo scopo di eliminare i fenomeni di doppia imposizione internazionale, nel particolare caso dei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione trova riconoscimento relativamente alle imposte pagate all’estero sui profitti generati dalla propria stabile organizzazione.
Tuttavia, tale istituto è imperfetto, in quanto vi è la possibilità che l’imposta versata all’estero non trovi integrale riconoscimento ai fini italiani. Cosicché – nel caso dei redditi della stabile organizzazione – vi possono essere ancora ipotesi in cui il contribuente resti inciso, seppur parzialmente, oltreché dall’imposta domestica, anche da quella estera per la parte che non abbia trovato capienza nell’imposta dovuta in Italia sui redditi della stabile organizzazione.
Discorso diverso è quello riguardante l’istituto del c.d. branch exemption, il quale – introdotto con la riforma del 2015 – mira, nel caso di imposte estere dovute sui redditi della stabile organizzazione, a neutralizzare integralmente l’effetto di doppia imposizione causato dal concorso della potestà impositiva tra Stato di insediamento della stabile organizzazione e quello di residenza della casa-madre, mediante il meccanismo dell’esenzione dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione dall’imposizione in Italia.
L’evento organizzato dalla Commissione si propone di affrontare la tematica relativa agli istituti previsti dall’ordinamento italiano per la neutralizzazione degli effetti prodotti dal concorso della potestà impositiva da parte dei due Stati interessati (i.e., quello di localizzazione della stabile organizzazione e quello di residenza della casa-madre), dando conto della natura dei due istituti in precedenza citati e delle modalità applicative degli stessi.
L’evento programmato, inoltre, potrebbe offrire anche un primo commento del decreto attuativo del branch exemption, oramai atteso da diverso tempo e che potrebbe essere emanato in corrispondenza della presentazione della dichiarazione dei redditi del prossimo 30 settembre.
Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: esperienza internazionale
Emanuele Franchi
Componente della Commissione Fiscalità Internazionale, Sottocommissione Diritto tributario internazionale e comunitario
Il credito d’imposta ex art. 165 del TUIR e i redditi della stabile organizzazione
Guido Lenzi
Componente della Commissione Fiscalità Internazionale, Sottocommissione Diritto tributario internazionale e comunitario
L’istituto del c.d. Branch exemption: esperienza internazionale
Lucia Pagliari
Componente della Commissione Fiscalità Internazionale, Sottocommissione Diritto tributario internazionale e comunitario
L’istituto del c.d. Branch exemption regolato dall’art. 168-ter del TUIR
Gaetano Scala
Responsabile Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti - Direzione Centrale Normativa, Agenzia entrate
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore
E. Franchi - Il crediti d'imposta per i crediti prodotti all'estero
G. Scala - L'istituto della Branch Exemption
G. Lenzi - Il credito d'imposta ex art 165 TUIR
L. Pagliari - La branch exemption - Esperienza internazionale