Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2007
Legge
regionale 23 aprile 2007, n. 9.
Legge
finanziaria per l’anno 2007.
Il
Consiglio regionale ha approvato.
LA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente
legge:
INDICE
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione I.
INTERVENTI I N MATERIA DI BILANCIO
Art. 1.
Rifinanziamento
delle leggi regionali di spesa
Art. 2.
Tariffe del
diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006
Art. 3.
Riduzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - IPAB
Art. 4.
Modifica
della l.r. 12/2004
Art. 5.
Riduzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale - ONLUS
Art. 6.
Recupero
dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
Capo II.
DISPOSIZIONI COLLEGATE
Sezione I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 7.
Sanzione
amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata
Art. 8.
Misure per
la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013
dello sviluppo rurale
Art. 9.
Finanziamento
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013
Art. 10.
Agenzia
regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura
Art. 11.
Sostituzione
dell’ articolo 28 della l.r. 14/2006
Art. 12.
Disposizioni
sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le
violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo
Art. 13.
Modifiche
della l.r. 9/2000
Art. 14.
Modifiche
all’articolo 7 ter della l.r. 11/2001
Art. 15.
Presentazione
delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare
Art. 16.
Compartecipazione
regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa
Art. 17.
Deroga dei
termini per i programmi annuali di attuazione 2007
Art. 18.
Integrazione
dell’articolo 2 della l.r. 64/1987
Sezione II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E
ASSISTENZA
Art. 19.
Copertura
dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali (ASR) al 2004
Art. 20.
Prevenzione
e repressione del doping
Art. 21.
Spese per
il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da malattie
epizootiche, BSE, o scrapie
Art. 22.
Finanziamenti
alle Aziende Sanitarie Regionali
Art. 23.
Sostituzione
dell’articolo 21 della l.r. 9/2004
Art. 24.
Contributi
ad organizzazioni di volontariato
Art. 25.
Istituzione
del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima
infanzia
Art. 26.
Istituzione
del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB
Art. 27.
Trasferimento
dalle province di somme utilizzate per l’esercizio delle funzioni previste
dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004
Art. 28.
Fondo
speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di
disoccupazione
Art. 29.
Modifiche
della l.r. 28/1993
Art. 30.
Fondo di
garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e
giovanile. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004
Art. 31.
Piano
occupazionale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI
Sezione III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
Art. 32.
Disposizioni
in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette
regionali
Art. 33.
Istituto di
Ricerche Economiche e Sociali - IRES
Art. 34.
Risorse per
il trattamento accessorio
Art. 35.
Retribuzione
prestazioni straordinarie
Art. 36.
Stabilizzazione
dei rapporti di lavoro
Art. 37.
Determinazione
del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi
Sezione IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 38.
Programma
Casa “10.000 alloggi entro il 2012"
Art. 39.
Fondo di
garanzia Programma Casa: “10.000 alloggi entro il 2012"
Sezione V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA
CARBURANTI
Art. 40.
Modifiche
della l.r. 14/2004
Sezione VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 41.
Concorso
dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi
Art. 42.
Sostituzione
degli articoli 38 e 39 della l. r. 32/ 1982
Art. 43.
Funzioni in
materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati
Art. 44.
Autorizzazione
all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle
Bonifiche di Siti Inquinati
Art. 45.
Incentivi
in materia di inquinamento ambientale
Sezione VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 46.
Modifiche
della l. r. 38/2006
Art. 47.
Modifiche
alla l.r. 21/1997
Art. 48.
Ampliamento
di superficie e modifiche dei locali
Sezione VIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 49.
Investimenti
per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di
trasporto pubblico locale
Art. 50.
Disposizioni
in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale.
Modifica della l. r. 1/2000
Art. 51.
Collegamento
autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26
Art. 52.
Copertura
della linea ferroviaria nel Comune di Bra
Art. 53.
Innovazione
tecnologica dei sistemi di trasporto
Art. 54.
Libera
circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori
di handicap
Art. 55.
Modifica
all’articolo 4 della l.r. 22/2006
Sezione IX.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ
Art. 56.
Programma
di attuazione
Sezione X.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 57.
Attività
nel settore del turismo
Sezione XI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 58.
Modifiche
della l. r. 59/1979
Art. 59.
Piani
comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed
idrogeologico
Sezione XII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 60.
Delega ai
Comuni in materia di usi civici
Art. 61.
Sostituzione
dell’articolo 20 della l.r. 14/2006
Sezione XIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIE DIVERSE
Art. 62.
Istituzione
del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di
violenza sessuale e contro la persona
Art. 63.
Interventi
a sostegno della stampa periodica locale
Art. 64.
Contributi
a favore delle Associazioni combattentistiche e d’Arma
Art. 65.
Accordo di
programma con la Provincia di Cuneo per il sostegno di progetti e attività
promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale
Art. 66.
Accordi di
programma da stipularsi da parte della Regione Piemonte con Enti territoriali
Sezione XIV.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 67.
Dichiarazione
di urgenza
CAPO I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione I.
INTERVENTI I N MATERIA DI BILANCIO
Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi regionali di
spesa)
1. In
applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo
2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di cui
all’allegato A sono rifinanziate nell’importo ivi indicato.
2. Le
disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell’allegato A di cui al
comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro
vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di
spesa assunti così come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1°
agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina
dell’analisi di impatto della regolamentazione).
Art. 2.
(Tariffe del diritto di escavazione.
Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006)
1.
L’articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge
regionale 21 aprile 2006, n. 14 ‘Legge finanziaria per l’anno 2006’) è sostituito
dal seguente:
“Art. 14.
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 14/2006)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a
versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le
modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per
tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale
utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della
dichiarazione.
2. Le
tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti
parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due
anni sulla base dell’indice ISTAT:
a) sabbie e
ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e
sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie euro 0,45 al metro cubo;
b) pietre
ornamentali euro 0,75 al metro cubo;
c) argille,
calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e
torba euro 0,50 al metro cubo;
d) minerali
di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;
e) altri
minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le
tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la
tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il
diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50
al metro cubo.
4. Le
tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le
attività, alla Regione e agli Enti gestori delle aree protette, ove esistenti,
secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla
Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune
e 40 per cento all’Ente di gestione.
5. Gli
introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo,
sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione
ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito
al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le
cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione
di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di
escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla legge
regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale
deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito
finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche
comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La
tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al
comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in
atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino
alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti
nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà
comunali.".
8. Vengono mantenute
a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni
sulla base di convenzioni in atto, nel caso in cui tali tariffe risultino
maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle
disposizioni di cui al comma 4.
Art. 3.
(Riduzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -
IPAB)
1.
L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è ridotta al 4,25 per
cento a partire dall’anno 2008. Il minor gettito è compensato con una riduzione
di pari importo del fondo speciale iscritto nell’unità previsionale di base
(UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2009.
Art. 4.
(Modifica della l.r. 12/2004)
1. Alla
lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n.
12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) sono
aggiunte in fine le seguenti parole: “Possono essere individuate forme
semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché
di concessioni per l’attraversamento di corsi d’acqua;”.
2. Alla
lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 dopo le parole: “ad
evidenza pubblica” sono aggiunte le seguenti parole: “salva l’ipotesi di
esistenza del diritto d’insistenza sul bene ove concorra il precedente
concessionario in sede di rinnovo;”.
3. La
lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 è sostituita dalla
seguente:
“ c) i
canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui
all’allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale
sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio
precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di
ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura
regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata
con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione
consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità
con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente
provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate
con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta
approvate;”.
4. Alla
lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 dopo le parole: “di
bonifica del bene” sono aggiunte le seguenti parole: “e degli investimenti
effettuati;”.
5. Dopo il
comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:
“ 5 bis. Ai
fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in
sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di
rinnovo.”.
6. Alla
tabella dei canoni di concessione per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche di
cui all’allegato A della l.r. 12/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il canone
degli elettrodotti aerei con tensione fino a 400 V è uniformato al canone per
gli elettrodotti fino a 30.000 V;
b) il
canone per le percorrenze di cavi e tubazioni in aree demaniali o in parallelo
ai corsi d’acqua e per l’occupazione con pali si calcola secondo i criteri
stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando
una larghezza minima pari a 1 metro; qualora il parallelismo interessi l’alveo,
il canone è maggiorato del 50 per cento;
c) il
canone per l’occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e
scolmatori è ricondotto al minimo ricognitorio;
d) il
canone per l’occupazione con manufatti per lo scarico di acque fognarie è
stabilito in euro 244,00 per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali
di vicinato; in euro 325,00 per gli usi commerciali, ai quali è assimilata la
gestione dei servizi pubblici locali; in euro 508,00 per gli usi industriali.
Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e
per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia
particolarmente oneroso l’allacciamento alla fognatura pubblica;
e) il
canone minimo applicabile alle concessioni di pertinenze per uso agricolo è
stabilito in euro 50,00;
f) il
canone per le concessioni brevi al taglio di piante è dato dal valore delle
piante tagliate;
g) al
canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla
copertura di corsi d’acqua rilasciate agli enti locali di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali), si applica una riduzione pari al 50
per cento del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale
possono essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di
pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale di cui
articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia
ambientale) non comprese tra quelle assentibili a titolo gratuito, ovvero in
considerazione delle seguenti circostanze:
1)
ubicazione e consistenza dell’area;
2)
particolari iniziative progettuali finanziate dall’ente;
3) oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’ente;
h) al
canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla
copertura di corsi d’acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di
rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale) si applica una riduzione pari
al 50 per cento del canone di merito;
i) al
canone per l’attraversamento di corsi d’acqua con ponti, guadi e passerelle per
uso familiare o agricolo e per gli esercizi commerciali di vicinato, si applica
una riduzione del 50 per cento, fermo restando il canone minimo ricognitorio;
l) sono
esenti dal canone le concessioni per l’attraversamento degli argini demaniali a
favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di
preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso
alternativo;
m) è dovuto
il solo canone per l’attraversamento con ponti, passerelle e simili nel caso in
cui gli stessi vengano utilizzati dal medesimo concessionario per
l’attraversamento con tubazioni o cavi, purché non vi sia aumento della
proiezione in area demaniale;
n) fatti
salvi i casi in cui sono espressamente previsti canoni inferiori, il canone
minimo ricognitorio è stabilito in euro 163,00.
7. I canoni
così come ridefiniti al comma 6 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007.
Art. 5.
(Riduzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale - ONLUS)
1.
L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si occupano esclusivamente
di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata a partire dall’anno
2008 nel 2,25 per cento.
2. Il minor
gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale
iscritto all’UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
Art. 6.
(Recupero dell’imposta regionale sulle
attività produttive - IRAP)
1. Le
imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall’articolo 4 bis della
legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché
a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità
idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) possono recuperare la quota di
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo
ricevuto, quale credito d’imposta ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni).
CAPO II.
DISPOSIZIONI COLLEGATE
Sezione I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 7.
(Sanzione amministrativa in materia di
formaggi freschi a pasta filata)
1. Fatta
eccezione per le vendite dirette dei produttori agricoli ai consumatori ai
sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in
sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori
diretti), la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 11 giugno 1986, n. 252, come sostituito dall’articolo 23 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva
89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00.
Art. 8.
(Misure per la transizione dalla
programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale)
1. Le quote
di cofinanziamento regionale trasferite, o da trasferire all’Organismo pagatore
regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione
in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti,
contributi e premi comunitari), trasformato in Agenzia regionale ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e disposizioni finanziarie)
e non utilizzate al 15 ottobre 2006 possono essere destinate al cofinanziamento
regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale ai
sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
2. Le quote
di aiuti di Stato regionali aggiuntivi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
2000-2006 già trasferite o impegnate e non ancora trasferite all’Organismo
Pagatore regionale, non utilizzate per il pagamento di liste di liquidazioni
giacenti, o per ulteriori liquidazioni di liste pervenute successivamente in
conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1320/2006 recante
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale
istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, sono destinate al PSR 2007-2013
nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 89 del regolamento (CE) n.
1698/2005.
3. La Giunta
regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione
dello sviluppo rurale 2007-2013 altre economie di precedenti assegnazioni
statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della
insussistenza di residui attivi.
4. È
autorizzata la compartecipazione della Regione al costo per l’anticipazione
bancaria di premi e contributi a beneficiari del PSR 2000-2006 inseriti in
liste di liquidazione rimaste impagate il 15 ottobre 2006 per esaurimento delle
disponibilità finanziarie sulla tabella unica nazionale dei Piani di Sviluppo
Rurali 2000-2006.
5. La
Giunta regionale determina la misura e le modalità della compartecipazione di
cui al comma 4.
6. Agli
oneri stimati per l’esercizio finanziario 2007 nella misura massima di euro
500.000,00 si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11012 (Programmazione
valorizzazione agricoltura Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 9.
(Finanziamento del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2007-2013)
1. È
adottato il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 come da tabella
Allegato B.
2. Per il
cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato
regionali integrativi ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (CE) n.
1698/2005 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2007-2013, la spesa
di 20 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2007 al 2013, di
cui almeno 6 milioni di euro per aiuti di stato integrativi.
3. A completamento
del finanziamento degli aiuti di Stato integrativi di cui all’apposita colonna
della tabella di cui all’Allegato B si fa fronte con le risorse finanziarie
provenienti dalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 8 e dalle
autorizzazioni disposte ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 della legge
regionale 21 aprile 2006, n. 14.
4. La
Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il
cofinanziamento regionale, può autorizzare l’utilizzo da parte dell’organismo pagatore
regionale, a titolo di anticipazione, delle eventuali disponibilità di cassa
per aiuti di stato integrativi o viceversa, fatto salvo il successivo
reintegro.
Art. 10.
(Agenzia regionale piemontese per le
erogazioni in agricoltura)
1. Il comma
4 dell’articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in
Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e
premi comunitari) è sostituito dal seguente:
“ 4. Lo
Statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale,
entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.”.
2. Il comma
3 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“3.
L’Agenzia subentra all’organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di
pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e
forestali di riconoscimento dell’organismo pagatore, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006.”.
Art. 11.
(Sostituzione dell’ articolo 28 della l.r.
14/2006)
1.
L’articolo 28 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:
“ Art. 28.
(Regolamento dell’anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)
1. È
istituita l’anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale,
così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta
dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in
attuazione dell’ articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998
n. 173).
2.
L’anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo
agricolo piemontese (SIAP) ed è l’archivio probante per il controllo delle
erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP
costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal
regolamento (CE) n. 3508/1992 e dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Il SIAP è
una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
3. La
Giunta regionale con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 27 dello
Statuto, provvede:
a) alla
messa a regime dell’anagrafe agricola unica del Piemonte;
b) alla
definizione dei ruoli, delle competenze e delle modalità di gestione del SIAP.
4. Per il
funzionamento dell’anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa
annua di euro 300.000,00, a partire dall’esercizio finanziario 2006; a
concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni
annuali alla Regione per l’effettuazione dei controlli sul Piano o PSR
2000-2006 e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti
Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). All’onere si fa fronte con le
disponibilità dell’UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura
Programmazione in materia di agricoltura Titolo 1: spese correnti) del bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
5. È
autorizzato l’affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA)
dell’aggiornamento sul SIAP dell’anagrafe agricola unica. Il corrispettivo per
il servizio è fissato con provvedimento della Giunta regionale.
6. A
partire dall’esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in
materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il
SIAP al fine di ricondurre ad un unico sistema anagrafico di identificazione
dei beneficiari e di certificazione della consistenza aziendale, come disposto
dalle norme comunitarie e nazionali.".
Art. 12.
(Disposizioni sanzionatorie in applicazione
del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di
potenziale produttivo viticolo)
1. Per i
vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei
confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie
vitate, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni
sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell’articolo 5
della legge 21 dicembre 1999, n. 526) e che abbiano ottenuto la
regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (CE) n. 1493/1999, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
di 258,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata.
2. Per i
vigneti abusivamente impiantati dal primo settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei
confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie
vitate di cui d.lgs. 260/2000, e che abbiano ottenuto la regolarizzazione
prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n.
1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da
1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata,
per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di
vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);
b) da
2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie
vitata, per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la
produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).
3. Sono
fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in
essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai rapporti pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. I
proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono introitati
nell’ambito dell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e destinati a
finanziare attività e interventi in materia vitivinicola di cui alle UPB 12021
(Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo 1: spese
correnti) e 12022 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali
Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007.
Art. 13.
(Modifiche della l.r. 9/2000)
1. Il comma
1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure
straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 “Norme per
l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi
ibridi” e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 “Interventi finalizzati a
raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree
istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) è sostituito
dal seguente:
“ 1. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, della legge regionale 4
settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) e dall’articolo 4 della legge regionale 8 giugno
1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio
faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve
naturali ed Aree attrezzate), le province, anche su richiesta delle
organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA)
competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e
dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende
agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei
cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall’Istituto
Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati
alla riduzione della specie nell’intero territorio regionale fino al livello
compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del
patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed
agroforestali. ” .
2.
L’articolo 4 della l.r. 9/2000 è sostituito dal seguente:
“ Art. 4.
(Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con
fauna selvatica ungulata).
1. È
istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri
stradali con fauna selvatica ungulata.
2. Nella
predisposizione del bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2007,
vengono iscritti stanziamenti sul ‘’fondo di solidarietà per i soggetti
coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata’’, tenuto conto dei
dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza
permanente Regione-Autonomie Locali.
3. Entro
sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio
regolamento, sentite le province, definisce i requisiti che i soggetti
coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.
4. Fino
all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure
straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio’, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 ‘Norme per
l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi
ibridi’ e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ‘Interventi finalizzati a
raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree
istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate’).".
Art. 14.
(Modifiche all’articolo 7 ter della l.r.
11/2001)
1. La
rubrica dell’articolo 7 ter della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
(Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei
rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari),
è sostituita dalla seguente: ‘’(Deroghe all’adesione obbligatoria)’’.
2. Dopo il
comma 1 dell’articolo 7 ter della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:
“ 1 bis.
Sono altresì esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti che, per
tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di
stato nel settore agricolo.”.
Art. 15.
(Presentazione delle domande per gli
interventi di lotta alle zanzare)
1. Il
termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all’articolo 4
della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per
il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), per gli interventi da
effettuare nell’anno 2007, è il 30 aprile 2007.
Art. 16.
(Compartecipazione regionale ai costi
sostenuti dai Consorzi di Difesa)
1. La
Regione compartecipa, nella misura e secondo le modalità definite con
provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, ai costi sostenuti dai consorzi di difesa che hanno contratto
anticipazioni con istituti bancari a fronte del ritardo nei versamenti da parte
dello Stato dell’agevolazione prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n.
102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per i
premi assicurativi del triennio 2004-2006.
2.
All’onere, stimato nella misura massima di 300.000,00 euro, in termini di
competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 13022
(Territorio rurale Avversità e calamità naturali Titolo 2: spese in conto
capitale) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 17.
(Deroga dei termini per i programmi annuali
di attuazione 2007)
1. I
termini dei programmi annuali di attuazione per l’anno 2007 di cui all’articolo
5 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini
e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio
1980, n. 37 ‘Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i
musei etnografico-enologici, le strade del vino’) sono così modificati:
a) al comma
2: le domande relative ai progetti da finanziare debbono essere presentate ai
Consigli di distretto entro il 31 luglio 2007;
b) al comma
1: i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2007 entro il 30
settembre 2007;
c) al comma
3: la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2007 di
distretto entro il 30 novembre 2007.
Art. 18.
(Integrazione dell’articolo 2 della l.r.
64/1987)
1.
All’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione
della Regione Piemonte alla società ‘Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo
Società consortile per azioni) è aggiunto il seguente comma:
“ 2. E’
autorizzata la contribuzione consortile della Regione per l’anno 2007 fino a
140.000,00 euro e per gli anni 2008-2010 fino a 70.000,00 euro annui. Alla
spesa si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB)
12011 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo 1:
spese correnti) dello stato di previsione di spesa.”.
Sezione II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA
Art. 19.
(Copertura dei disavanzi delle aziende
sanitarie regionali (ASR) al 2004)
1. Ai fini
della copertura dei disavanzi pregressi nella gestione del servizio sanitario
regionale, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2004, quota
parte delle entrate derivanti dall’addizionale IRPEF disposta con l’articolo 1
della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) è
vincolata alla copertura degli oneri connessi alle transazioni commerciali
disposte in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2006,
n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006).
Art. 20.
(Prevenzione e repressione del doping)
1. La
Regione concorre allo sviluppo del “Consorzio piemontese per la prevenzione e
repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci”, previa stipula di
apposita convenzione che definisca il piano di attività di tale consorzio.
2.
All’erogazione del contributo di cui al comma 1, pari a 1.800.000,00 euro in
termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB
28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Titolo 1: spese
correnti) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 21.
(Spese per il trasporto e distruzione delle
carcasse di animali infetti da malattie epizootiche, BSE, o scrapie)
1. In caso
di emergenze sanitarie veterinarie dovute a focolai di epizoozie, BSE o
scrapie, e per tutte le circostanze per cui si renda necessario abbattere
coattivamente gli animali infetti, sospetti di infezione, o sospetti di
contaminazione, o sani recettivi con successiva distruzione totale, o parziale
delle carcasse, le spese relative al trasporto e distruzione delle stesse sono
a carico della Regione, attingendo dalle risorse finanziarie stanziate nell’UPB
27031 (Sanità Animale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007.
2. Le spese
sono anticipate dal consorzio per lo smaltimento, o il recupero dei rifiuti di
origine animale (COSMAN), di cui all’UPB 12991 (Sviluppo dell’Agricoltura
Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007.
Art. 22.
(Finanziamenti alle Aziende Sanitarie
Regionali)
1. Le somme
versate alla Regione dalle Aziende Farmaceutiche ai sensi dell’articolo 1,
comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria
2007’) sono destinate all’erogazione di finanziamenti alle Aziende Sanitarie
Regionali finalizzati a compensare la penalizzazione dei costi derivante dalla
mancata applicazione dello sconto del 5 per cento sui prezzi di acquisto dei
farmaci.
Art. 23.
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r.
9/2004)
1.
L’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per
l’anno 2004) è sostituito dal seguente:
“Art. 21. (Programma
assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie
Regionali -ASR)
1. La
Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare
l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile
delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR). A tal fine gestisce, direttamente o
tramite l’individuazione di una o più ASR alle quali attribuire il relativo
incarico, un programma assicurativo che comprende un Fondo speciale nonché
specifici contratti assicurativi.
2. Il Fondo
speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR devono sostenere
per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 1.500,00 euro e
500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente l’operatività del
fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente i
500.000,00 euro, la Regione provvederà, direttamente, o tramite una, o più ASR
delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo
l’impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Alla
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è demandato il
compito di individuare:
a) i
criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di
individuazione dei soggetti incaricati della gestione medesima;
b)
l’ammontare del fondo speciale per il triennio 2008-2010;
c) la quota
della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al
finanziamento del Fondo.
4. Le ASR
trasferiscono alla Regione, o alle ASR incaricate della gestione medesima, le
quote di cui al comma 3, lettera c).
5. Per
assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze
stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più ASR delegate, si
provvede con le somme stanziate nell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria
Gestione e Risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007.".
Art. 24.
(Contributi ad organizzazioni di
volontariato)
1.
All’articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e
promozione del volontariato) sono aggiunti i seguenti commi:
“ 7 bis. La
Regione concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da
organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale
iscritti nell’apposita sezione del Registro regionale del Volontariato,
contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.
7 ter. I
criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.’’.
2. Per la
concessione dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 14 della l.r.
38/1994 è istituita apposita spesa all’interno dell’UPB 30041 (Politiche sociali
Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1: spese correnti) del bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2007 determinata, per l’esercizio
finanziario 2007, in 300.000,00 euro con pari riduzione dell’UPB 30991
(Politiche sociali Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007.
3. Per il
biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse
finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria
per l’anno 2003).".
Art. 25.
(Istituzione del Fondo regionale per il
potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia)
1. La
Regione promuove il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia
onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino
a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta
e agevoli l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza
sociale.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, è istituito il “Fondo regionale per il
potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia” da utilizzare per il
sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima
infanzia.
3. Le
disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e privati
attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione da
parte della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare
competente, delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle
tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l’accesso e l’erogazione
dei contributi.
4. Per
l’istituzione del fondo regionale di cui al comma 2, nel triennio 2007-2009 è
stanziata nell’UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità
servizi Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di
4.500.000,00 euro per l’anno finanziario 2007, di 5.000.000,00 euro per l’anno
finanziario 2008 e di 5.000.000,00 euro per l’anno finanziario 2009.
5. Al fine
di garantire copertura finanziaria sono utilizzati interamente gli stanziamenti
previsti rispettivamente nelle UPB 30032 e 30992 (Politiche sociali Direzione
Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007; nel fondo regionale di cui al comma 2 confluiscono le risorse
trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 1259, legge 296/2006.
6. Per il
biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse
finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria
per l’anno 2003).
Art. 26.
(Istituzione del Fondo regionale per
sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - IPAB)
1. La
Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (IPAB), che gestiscono strutture residenziali per
anziani, per la sostituzione del personale in congedo per maternità.
2. Per la
concessione dei contributi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a
1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, all’UPB 30041
(Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1: spese
correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
3. Per
l’esercizio finanziario 2007 si provvede alla copertura finanziaria con le
risorse iscritte nell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese
correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanzairio 2007.
4. Per il
biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse
finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r.
7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 27.
(Trasferimento dalle province di somme
utilizzate per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 5, comma 4,
della l.r. 1/2004)
1. Ai fini
dell’attuazione del trasferimento di funzioni di cui all’articolo 5, comma 4
della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del
sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento) è prevista nello stato di previsione dell’entrata
dell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale per l’anno
2007 l’entrata denominata “trasferimento dalle province di somme utilizzate per
l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 5, comma 4, della l.r.
1/2004" con uno stanziamento di 7.000.000,00 euro, con pari incremento
dell’UPB 30021 (Politiche sociali Verifica finanziamento enti gestori
istituzionali Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007.
Art. 28.
(Fondo speciale per il sostegno al reddito
di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)
1. Per far
fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale
conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il
territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano la perdita, o
rischio di perdita del posto di lavoro è istituito, per l’ esercizio
finanziario 2007, un fondo speciale nell’UPB 15091 (Formazione professionale
lavoro occupazione Promozione sviluppo locale Titolo 1: spese correnti) del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, pari ad 10.500.000,00 euro,
gestito direttamente dalla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro.
2. Il fondo
è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti,
o domiciliati in Piemonte che, a causa dell’involontaria interruzione,
definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in
Piemonte rientranti nelle situazioni critiche, di cui al comma 1, risultano
aver percepito nel corso dell’anno 2006 un reddito sotto la soglia di 13.000,00
euro accertato tramite l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. La
Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con proprio
provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l’erogazione
dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l’entità del contributo e le
relative fasce di reddito dei soggetti, in misura non inferiore a tre.
4. Alla
copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario
2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 15091 del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007.
5. Gli
stanziamenti di cui all’articolo 47 della l.r. 14/2006, iscritti nella UPB
15091 a carico del bilancio regionale dell’anno finanziario 2006, eventualmente
risultati non spesi dall’Agenzia Piemonte Lavoro, sono utilizzabili dalla
stessa agenzia in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.
Art. 29.
(Modifiche della l.r. 28/1993)
1. Dopo
l’articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie
per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti
a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:
“ Art. 29
bis. (Riconoscimento dei compensi per l’attività di accompagnamento e
tutoraggio)
1. Agli
oneri derivanti dal riconoscimento dei compensi per l’attività di
accompagnamento e tutoraggio nell’avvenuto inserimento lavorativo, di cui
all’articolo 16, pari ad 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa,
per l’anno finanziario 2007 e stanziati nella UPB 15091 del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie
della medesima unità, che presenta la necessaria capienza.".
2. Il comma
3 dell’articolo 6 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:
“ 3. Le
imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della
loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa
secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2".
Art. 30.
(Fondo di garanzia per l’accesso al credito
a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile. Modifiche all’articolo 8
della l.r. 12/2004)
1. Il comma
1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) è sostituito dal seguente:
“ 1. La
Regione favorisce l’accesso al credito a breve e medio termine da parte delle
piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti
comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni,
attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, nell’interesse
delle imprese che ne facciano richiesta.”.
2. Dopo il
comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. La
Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente
partecipazione femminile.”.
Art. 31.
(Piano occupazionale dell’Agenzia Regionale
per le Adozioni Internazionali - ARAI)
1. Al fine
di garantire la piena funzionalità dell’Agenzia Regionale per le Adozioni
Internazionali (ARAI), istituita con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30
(Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre
1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta
regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia
regionale per le adozioni internazionali), si autorizza il completamento del
primo piano occupazionale relativo al periodo 2003-2005.
Sezione III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Art. 32.
(Disposizioni in materia di personale degli
enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)
1. Agli
Enti strumentali di gestione delle aree protette regionali si applica la
normativa statale e regionale riferita alla Regione.
2. La spesa
regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è
computata includendo i trasferimenti agli enti strumentali di gestione delle
aree protette regionali.
3. Per
l’esercizio finanziario 2007, il complesso della spesa del personale regionale
è computato includendo il trasferimento per le spese del personale degli enti
strumentali di gestione delle aree protette regionali stanziate nell’ambito
dell’UPB 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo 1: spese
correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
Art. 33.
(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali -
IRES)
1. Si
applicano all’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES), in quanto ente
pubblico di ricerca, le disposizioni in materia di assunzione del personale
previste dall’articolo 1, comma 643 e seguenti, della l. 296/2006.
2. La spesa
regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è
computata includendo i trasferimenti regionali all’IRES.
Art. 34.
(Risorse per il trattamento accessorio)
1. Le
risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi i
fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale
dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di
categoria sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il
trattamento accessorio.
Art. 35.
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. La
Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni
straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei
contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo
impegnato per l’attivazione della sala operativa di protezione civile e per le
attività ad essa conseguenti.
2. In
analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di
prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale
impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri
organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 36.
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)
1. La
Regione avvia un processo di stabilizzazione del personale precario, compresi i
lavoratori del settore della sanità, nei limiti e con le modalità previste
dalla l. 296/2006.
2. La
Giunta regionale, attraverso un confronto con le Organizzazioni sindacali e
sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, predispone un
piano annuale per dare attuazione alle finalità previste dal comma 1.
Art. 37.
(Determinazione del compenso agli esperti
della Conferenza di Servizi)
1. Agli
esperti, effettivi o supplenti della Conferenza di Servizi presso la Regione,
istituita ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44
(Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un compenso onnicomprensivo
lordo pari a 150,00 euro per ogni giornata di partecipazione alle Conferenze.
2. Per
l’anno finanziario 2007 viene stanziata nell’UPB 16981 (Direzione Industria
Collaborazioni Titolo 1: spese correnti) la somma di 27.000,00 euro, in termini
di competenza e di cassa, alla cui copertura si fa fronte con le risorse
finanziarie dell’UPB 16031 (Direzione Industria Promozione e sviluppo delle PMI
Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione.
Sezione IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 38.
(Programma Casa “10.000 alloggi entro il
2012")
1. Per
l’attuazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012, nell’esercizio
finanziario 2007 è autorizzata una spesa complessiva pari a 748.850.000,00
euro, in termini di competenza e di cassa.
2. Agli
oneri di cui al comma 1, si fa fronte con l’utilizzo delle risorse iscritte
nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2:
spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007
secondo la seguente ripartizione:
a)
337.918.708,72 euro con l’utilizzo di fondi regionali;
b)
410.931.291,28 euro con l’utilizzo delle economie derivanti dai seguenti fondi
statali:
1) fondi
collegati all’Accordo di Programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000
per 305.536.852,25 euro;
2) fondi
collegati all’Accordo di Programma di edilizia sovvenzionata del 19 aprile 2001
per 88.293.557,51 euro;
3) fondi
collegati all’applicazione della rinegoziazione dei tassi agevolati prevista
dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale) per 17.100.881,52 euro.
3. Alla
spesa complessiva di 250.121.980,00 euro, quale quota parte relativa al
triennio 2007-2009, si fa fronte riducendo il fondo di riserva per le spese
derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell’ambito dell’UPB
09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale) del
bilancio regionale, nei seguenti importi:
a)
44.456.980,00 euro per l’esercizio finanziario 2007;
b)
91.470.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2008;
c)
114.195.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2009.
4. La
realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione,
nell’ambito del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e dei successivi
programmi regionali, può essere effettuata, oltre che dalle Agenzie territoriali
per la casa (ATC), direttamente dai comuni.
5. Le
ulteriori risorse finanziarie di fonte statale per l’edilizia residenziale
pubblica destinate alle regioni sono utilizzate per finanziare gli interventi
del Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012".
Art. 39.
(Fondo di garanzia Programma Casa: “10.000
alloggi entro il 2012")
1. È
istituito un fondo di garanzia rivolto ai giovani per favorire il recupero
della prima abitazione con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro iscritto
nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2:
spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2007.
2. È
istituito un fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni realizzate
dagli operatori che partecipano al Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012
per gli interventi autofinanziati con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di
euro sull’esercizio 2007 iscritto nell’ambito dell’UPB 18022 del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007.
3. Alla
copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con gli
stanziamenti previsti per il Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012
ricompresi nell’ambito dell’UPB 18022 del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007.
4. La
Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente,
individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità sulla base dei
quali erogare i contributi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
Sezione V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI
Art. 40.
(Modifiche della l.r. 14/2004)
1. Al comma
5 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di
indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti), è aggiunto il seguente periodo:
“L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà
di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il
titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio,
associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali
sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti
dall’articolo 2359 del codice civile.”.
Sezione VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 41.
(Concorso dei privati nei costi istruttori
dei procedimenti amministrativi)
1. In
attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 13
aprile 1995 n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale), con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, sono individuate, e successivamente aggiornate, le
attività istruttorie tecnico-scientifiche rese dall’ARPA Piemonte nell’ambito
dei procedimenti amministrativi avviati su istanza dei privati.
2. Con il
provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva le relative
tariffe a carico dei privati, non inferiori al 60 per cento dei costi totali
sostenuti da ARPA Piemonte, che saranno dai medesimi corrisposte direttamente
all’Agenzia contestualmente all’istanza di avvio del procedimento.
Art. 42.
(Sostituzione degli articoli 38 e 39 della
l. r. 32/ 1982)
1.
L’articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la
conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), come
modificato dall’articolo 3 della legge regionale 29 del 21 giugno 1984, è così
sostituito:
“Art. 38.
(Sanzioni amministrative)
1. Per le
violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente
legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) per le
violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) per le violazioni
previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro
240,00;
c) per le
violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 11, per le quali è sempre
possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro
50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi
in cui il mezzo motorizzato:
1. non
risulti regolarmente immatricolato;
2. sia
privo di targa;
3. sia
privo di assicurazione;
4. sia
privo di libretto di circolazione;
5. sia
impiegato ai fini dell’esercizio della attività venatoria;
6. sia
impiegato dal tramonto alla levata del sole;
d) per le
attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche
parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3
dell’articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli
organizzatori;
e) per le
violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 11 si applica la sanzione di
euro 150,00;
f) per la
violazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 si applica la sanzione di euro
90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato
o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell’articolo
15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare
raccolto in eccedenza al numero consentito;
g) per le
violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la
sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la
violazione dei disposti di cui al comma 1 dell’articolo 20, di cui ai commi 2,
3, 4 e 5 dell’articolo 27, di cui all’articolo 28 si applica la sanzione di
euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità
consentita;
i) per la
violazione del comma 2 dell’articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a
euro 1.000,00;
l) per la
violazione dei disposti di cui agli articoli 22 e 33 si applica la sanzione da
euro 40,00 a euro 240,00;
m) per la
violazione dei disposti di cui all’articolo 23 si applica la sanzione di euro
90,00;
n) per la
violazione di cui all’articolo 27 comma 1 e di cui all’articolo 29 si applica
la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La
misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata
ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni
precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell’anno
successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La
misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di
arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o
superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto
limite.".
2.
L’articolo 39 della l.r. 32/1982 è così sostituito:
“Art. 39.
(Procedura amministrativa)
1. Salvo
che non sia diversamente stabilito, per l’accertamento delle violazioni e
l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le
norme e i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
2. Quando
un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato
immatricolato all’estero viola le disposizioni di cui all’articolo 11, il
trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore il pagamento nella misura ridotta prevista dall’articolo 16 della
l. 689/1981.".
Art. 43.
( Funzioni in materia di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati)
1. Le
funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla
legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da
ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano
regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale
28 agosto 1995, n. 71) in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono
confermate in capo agli enti medesimi con effetti dalla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo.
Art. 44.
(Autorizzazione all’accensione di mutui per
il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati)
1. Per la
bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale presenti sul territorio
piemontese, con esclusione di quello di Cengio - Saliceto, la Giunta regionale
è autorizzata a contrarre mutui per un importo corrispondente ai limiti di
impegno previsti dal decreto ministeriale 18 gennaio 2001, n. 468 (Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale) ed assicurati dai trasferimenti
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a valere sugli
stanziamenti della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale).
Art. 45.
(Incentivi in materia di inquinamento
ambientale)
1. La
Regione, nell’adottare politiche di contrasto all’inquinamento ambientale
causato dall’emissione gassose nocive prodotte dal trasporto veicolare gommato,
interviene per incentivare:
a) la
sostituzione di autoveicoli euro 0, 1, 2 che siano alimentati a benzina o a
gasolio, con autoveicoli di nuova immatricolazione, dando priorità a quelli
alimentati a GPL o metano;
b) la
conversione dell’impianto carburante a benzina con impianti GPL o metano.
2. Possono
beneficiare dei contributi le imprese singole o associate e le cooperative che
siano titolari del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale di
godimento sul mezzo gommato per il quale si richiede il contributo, con sede
legale o operativa nella Regione.
3. Per il
biennio 2007-2008, agli oneri quantificati in 250.000,00 euro annui nell’ambito
della UPB 22042 (Tutela ambientale gestione rifiuti Risanamento acustico ed
atmosferico Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale
2007-2009 si provvede mediante riduzione dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze
Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
Sezione VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO
Art. 46.
(Modifiche della l. r. 38/2006)
1. Il comma
7 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (Disciplina
dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande), è così
sostituito:
“ 7. Non è
consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di
titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del
requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande.”.
2. La
lettera f) del comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla
seguente:
“ f) nelle
mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda; ” .
3. All’inizio
del comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006 sono inserite le seguenti
parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, e dall’articolo
3,”.
4.
All’inizio del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 38/2006 le parole: “Entro
centottanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino a
ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti
dalla volontà del soggetto” sono sostituite con le seguenti parole: “Nei
termini previsti dall’articolo 16, comma 1, lettera a)”.
5. Al comma
4 dell’articolo 10 della l.r. 38/2006 le parole: “di cui al comma 1" sono
sostituite con le seguenti parole:”di cui ai commi 1 e 2".
6. Alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2006 le parole:
“all’articolo 4" sono sostituite con le seguenti parole ”agli articoli 4 e
5".
7. Alla
lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2006 sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: “dal comma 1, lettera a), del presente articolo”.
8. Al comma
1 dell’articolo 21 della l.r. 38/2006 le parole: “all’articolo 4" sono
sostituite con le seguenti parole: ”agli articoli 4 e 5".
Art. 47.
(Ampliamento di superficie e modifiche dei
locali)
1. Al comma
2 dell’articolo 27 della l.r. 38/2006, le parole “al 1° luglio 2007" sono
sostituite con le parole: ”al 31 dicembre 2007".
Art. 48.
(Modifiche alla l.r. 21/1997)
1. Il comma
3 dell’articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo
sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), come modificato dall’articolo 1
della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 è sostituito dal seguente:
“ 3. Gli
interventi sono attuati:
a) a favore
delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a
favore di imprese richiedenti che ottengono l’iscrizione presso il competente
albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di
presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie
devono avere la sede operativa nel territorio della Regione;
b) a favore
di altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i
programmi di attuazione della presente legge, purché gli interventi siano
comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alla
lettera a).".
2. Al comma
1 dell’articolo 16 della l.r. 21/1997, come modificato dall’articolo 13 della
l.r. 24/1999, dopo le parole: “la Regione promuove”, sono inserite le seguenti
parole: “, anche agevolando lo sviluppo di progetti integrati con il concorso
degli enti locali,”.
Sezione VIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 49.
(Investimenti per il rinnovo ed il
potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico
locale)
1. La
Regione, direttamente o attraverso società pubbliche di cui all’articolo 113
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), anche mediante forme di leasing operativo
o finanziario, opera investimenti relativi al rinnovo ed al potenziamento del
materiale rotabile e dei beni strumentali per i servizi di trasporto pubblico
locale di propria competenza e per i servizi di competenza degli enti locali.
2. La
Giunta regionale stabilisce con appositi provvedimenti il regime di proprietà e
di gestione del materiale rotabile e dei beni strumentali acquisiti con le
modalità di cui al comma 1.
Art. 50.
(Disposizioni in materia di libera
circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r.
1/2000)
1. In
deroga al comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1
(Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall’articolo 30
della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004),
gli agenti e funzionari delle Forze dell’Ordine, in attività di servizio,
appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest’ultima
limitatamente all’ambito di competenza territoriale, hanno diritto alla libera
circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2
della l.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.
2. Entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.
3. Per
compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere
dall’esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di
trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti
dall’articolo 30 della l.r. 9/2004, un contributo annuale entro il limite di
spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell’UPB 26031 (Trasporti Trasporto pubblico
locale Titolo 1: spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le
risorse finanziarie dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese
correnti) del bilancio regionale per l’anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono
stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che
esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega
ai sensi della l.r. 1/2000.
Art. 51.
(Collegamento autostradale interregionale
Broni-Stroppiana - A26)
1. La
Regione riconosce al collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana
(A26) importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la
Regione Lombardia e con il sistema autostradale nazionale.
2. A tal fine
la Regione delega alla Regione Lombardia le funzioni di ente concedente per la
progettazione, realizzazione e gestione dell’intera opera autostradale
Broni-Stroppiana (A26) compreso il tratto ricadente in territorio piemontese,
subordinandone i rapporti alla stipula di apposita convenzione da approvarsi
con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione
consiliare competente.
3. La
Regione mantiene le competenze territoriali e ambientali attraverso
l’approvazione delle fasi progettuali e la verifica in fase di realizzazione
del tratto ricadente in territorio piemontese; l’approvazione del progetto
preliminare costituisce variante ai piani regolatori comunali nonché vincolo
preordinato all’esproprio.
Art. 52.
(Copertura della linea ferroviaria nel
Comune di Bra)
1. La
Regione riconosce che la copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra è
un’opera di riqualificazione urbana e ambientale di notevole importanza in
grado, inoltre, di migliorare la viabilità interna all’abitato e quella di
connessione fra l’albese e il resto della provincia.
2. La
Regione con apposito Accordo di Programma con il Comune di Bra partecipa
finanziariamente alla realizzazione della copertura della ferrovia nel tratto
urbano compreso la via Cuneo e la Strada Orti della linea ferroviaria Alba-Bra.
3. Le
risorse necessarie per l’attuazione del presente articolo comportano una spesa
di 1.400.000,00 euro, per l’esercizio finanziario 2007, cui si provvede con
aumento per il medesimo importo del fondo per il finanziamento degli accordi di
programma previsto all’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione
progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale)
e diminuzione di 1.400.000,00 euro dello stanziamento dell’UPB 09012 (Bilanci e
finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
Art. 53.
(Innovazione tecnologica dei sistemi di
trasporto)
1. La
Regione promuove l’innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto attraverso
il monitoraggio e il governo del traffico privato, l’offerta di servizi
informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di
bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il
monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei
mezzi, il servizio evoluto di informazione all’utenza e la costituzione di una
piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di
trasporto merci.
2. Per
conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione
di una società a totale capitale pubblico a cui possono partecipare gli enti
locali interessati o partecipa a società pubbliche già esistenti che perseguono
le stesse finalità.
3. Per
l’attuazione del comma 2, viene stanziata nell’esercizio finanziario 2007,
nell’UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a
partecipazione regionale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007 la somma di 500.000,00 euro, in termini
di competenza e di cassa.
4. Alla
copertura della spesa di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di pari
importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB 26032 (Trasporti Trasporto
Pubblico Locale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2007.
5. La
definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata alla
Giunta regionale previa informativa alla Commissione consiliare competente.
Art. 54.
(Libera circolazione sui mezzi di trasporto
pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap)
1. La
Giunta regionale avvia un processo per giungere progressivamente, entro il
2009, a riconoscere la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico
locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e
ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche
previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67
per cento o equiparato.
Art. 55.
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2006)
1. Il
secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal
seguente: “La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato avente
un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio è in
numero non inferiore all’80 per cento degli autobus destinati a noleggio con
conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due
mezzi e si considera arrotondata all’unità inferiore;”.
Sezione IX.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ
Art. 56.
(Programma di attuazione)
1. La
Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente,
approva uno specifico programma di attuazione per lo sviluppo delle pari
opportunità.
2. Per
l’attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede, a partire dall’anno
finanziario 2007, con le risorse iscritte nell’UPB 15991 (Formazione
professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di
previsione per l’anno 2007.
Sezione X.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 57.
(Attività nel settore del turismo)
1. Le
funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista
dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società
consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che
permangono tra i compiti istituzionali della Regione sono svolte dagli uffici
regionali e, laddove il loro esercizio richieda un’organizzazione specialistica
non presente tra quelle regionali, da un organismo costituito dalla Giunta
regionale anche nella forma di cui all’articolo 2362 del codice civile.
L’organismo concorre su incarico della Regione allo sviluppo delle funzioni
previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75
(Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione
turistica in Piemonte) e dall’articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000,
n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59).
2. Le
attività dell’organismo di cui al comma 1 sono definite nei programmi previsti
dall’articolo 3 della l.r. 75/1996, e devono svolgersi, in ottemperanza al
principio di sussidiarietà, in forma coordinata con gli enti locali e con gli
altri soggetti cui competono funzioni in materia di turismo.
Sezione XI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 58.
(Modifiche della l. r. 59/1979)
1. La
lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 4 settembre
1979, n. 59 (Provvedimenti per l’esercizio dello sgombero della neve),
modificato dall’articolo 10 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 è
sostituita dalla seguente:
“d bis) in
alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una
tantum, in conto capitale, nella percentuale massima dell’80 per cento
incentivando le forme associative; la misura della percentuale del contributo,
eventualmente diversificata sulla base delle caratteristiche dei soggetti
beneficiari, è stabilita annualmente dalla Giunta regionale, previa informativa
alla Commissione consiliare competente, in base alle risorse disponibili ed
alle richieste di contributo presentate. ”.
2. Alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti
iscritti nell’UPB 25022 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento
Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
Art. 59.
(Piani comunali di rilocalizzazione degli
immobili a rischio idraulico ed idrogeologico)
1. Gli
introiti derivanti dalla gestione del demanio idrico sono destinati ai sensi
dell’articolo 67, comma 6, del d.lgs. 152/2006 all’attuazione dei piani
comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico ed idrogeologico,
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53-10220 del 1° agosto
2003, nella misura del 60 per cento dei proventi da canoni per servitù e
pertinenze demaniali e da estrazioni di materiale litoide, eventualmente
integrati con altri fondi.
2. La
Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente,
definisce con propri provvedimenti la programmazione e la gestione degli
interventi.
Sezione XII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 60.
(Delega ai Comuni in materia di usi civici)
1. Sono
attribuiti ai comuni, le cui collettività risultano essere titolari di uso
civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927,
n. 1766 (in materia di usi civici) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332, le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo oneroso, di
durata non superiore a 10 anni, per il mutamento di destinazione di terre di
uso civico, purché la concessione non preveda una modifica delle condizioni
ambientali di origine.
2. Sono
attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di
destinazione di terre di uso civico che abbiano come soggetto attuatore l’ente
stesso, per finalità di uso e servizio pubblico.
3. Sono
attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al
trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di
superfici e pari valore.
4. I Comuni
provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione.
Art. 61.
(Sostituzione dell’articolo 20 della l.r.
14/2006)
1.
L’articolo 20 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:
“ Art. 20.
(Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)
1. Ai fini
dell’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n.
1766, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi
civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 2006, si dispone
che sia previsto un abbattimento dell’80 per cento dell’importo dovuto dai
privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido
titolo.".
Sezione XIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIE DIVERSE
Art. 62.
(Istituzione del Fondo regionale di
solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la
persona)
1. E’
istituito il “Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati
di violenza sessuale e contro la persona”.
2. Le
disponibilità del Fondo, di cui al comma 1, sono erogate nella forma di
contributi al comune o al consorzio socio-assistenziale ove risiede il soggetto
passivo della violenza.
3. I
contributi di cui al comma 2 sono destinati al sussidio delle spese legali e
mediche sostenute a causa dell’offesa subita.
4. La
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua le
modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo e ne definisce la
misura di erogazione.
5. Per
l’istituzione del Fondo, di cui al comma 1, è stanziata la somma di 250.000,00
euro in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2007
all’interno dell’UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo 1:
spese correnti).
Art. 63.
(Interventi a sostegno della stampa
periodica locale)
1. La
Regione contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di
informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.
2.
Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi di
sostegno alle imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede
legale in Piemonte, che editano periodici non quotidiani in carta stampata
venduti in edicola o distribuiti gratuitamente non aventi finalità comunicativa
prevalentemente commerciale.
3. Le
risorse necessarie per l’attuazione del presente articolo comporta una spesa
complessiva annuale pari a 500.000,00 euro per la cui copertura finanziaria si
provvede nel seguente modo: per l’esercizio finanziario 2007, agli oneri pari a
350.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito dell’UPB 06011 (Comunicazione
istituz. della Giunta Relazioni esterne della Giunta Titolo 1: spese corrente)
del bilancio pluriennale d 2007-2009, e agli oneri pari a 150.000,00 euro, in
termini di competenza, nell’ambito dell’UPB 16032 (Industria Promozione e
sviluppo delle P.M.I. Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio
pluriennale 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con
le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dell’articolo 30 della
l.r. 2/2003.
Art. 64.
(Contributi a favore delle Associazioni
combattentistiche e d’Arma)
1. La
Regione concede contributi annui in favore delle sezioni regionali e
provinciali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma regolarmente
costituite.
2. I
contributi hanno la finalità di agevolare il conseguimento degli scopi
istituzionali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma ed, in particolare,
di promuovere, attuare e sostenere le attività sociali, le iniziative
culturali, le manifestazioni, le pubblicazioni di studi, ricerche, saggi e di
tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.
3. I
contributi sono altresì concessi per le spese intervenute per l’acquisto, la
locazione, la ristrutturazione e l’ampliamento degli immobili delle
Associazioni di cui al comma 1.
4.
L’erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo Statuto;
b)
pubblicità dei bilanci;
c) assenza
di fini di lucro;
d)
svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli associati.
5. Le
Associazioni di cui al comma 1,beneficiarie dei contributi, hanno l’obbligo di
presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto analitico
dell’attività svolta nell’anno precedente, approvato dai rispettivi organi
direttivi.
6. Per
l’erogazione dei predetti contributi è autorizzata la spesa per l’anno
finanziario 2007 di 200.000,00 euro, con copertura sull’UPB 09011 (Bilanci e
Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti).
Art. 65.
(Accordo di programma con la Provincia di
Cuneo per il sostegno di progetti e attività promosse e svolte da giovani in
ambito sportivo e culturale)
1. La
Regione si impegna a stipulare un Accordo di Programma con la Provincia di
Cuneo per favorire i progetti e le attività promosse e svolte da giovani (associazioni
e gruppi informali) in ambito sportivo e culturale rivolte alla valorizzazione
delle tradizioni e del territorio in comuni di piccole dimensioni.
2. Per
l’Accordo di Programma è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro, per l’anno
finanziario 2007, sull’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione
progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale).
Art. 66.
(Accordi di programma da stipularsi da parte
della Regione con Enti territoriali)
1. La
Regione stipula Accordi di programma con gli Enti territoriali sotto riportati
e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:
a)
Provincia di Asti al fine di concorrere al potenziamento e alla messa in
sicurezza dei presidi a rilievo sociale per 850.000,00 euro;
b)
Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per il
recupero, potenziamento e messa in sicurezza di immobili comunali - o ex
religiosi in uso ai Comuni - da destinarsi ad attività didattiche, turistiche,
sportive o di rilievo sociale per 600.000,00 euro;
c)
Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per la
realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 euro.
2. Per far
fronte agli oneri previsti dal comma 1 lo stanziamento previsto all’UPB 08032
(Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione
negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) è aumentato di 1.650.000,00 euro.
3. La
maggior spesa prevista al comma 2 trova copertura finanziaria, mediante
corrispondente riduzione dell’importo indicato, nell’UPB 09012 (Bilanci e
finanze - Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
Sezione XIV.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 67.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Piemonte.
Data a
Torino, addì 23 aprile 2007
Mercedes Bresso
Allegato A.
Elenco delle leggi regionali rifinanziate (articolo 1)
Allegato B.
Piano finanziario relativo al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (articolo
9)
LAVORI PREPARATORI
Disegno di
legge n. 379
-
Presentato dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2006
- Assegnato
alla I Commissione in sede referente il 15 dicembre 2006
- Testo
licenziato dalla Commissione referente il 28 marzo 2007 con relazione di
Mariano Rabino
- Approvato
in Aula il 12 aprile 2007, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli,
11 voti contrari e 1 non votante.
NOTE
Il testo
delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo
del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I
testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata
vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito
www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note all’articolo 1
- Il testo
dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
“Art. 30. (Norma finale)
1. A
partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione
dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le
leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia
esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o
che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2.
L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o
l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In
relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere
finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata
autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".
- Il testo
dell’articolo 2 della l.r. 13/2005 è il seguente:
“Art. 2.
(Abrogazione di leggi regionali)
1. Sono
abrogate le leggi regionali elencate nell’allegato A alla presente legge.
2. Le
disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai
rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli
accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti.
3. Restano
fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non
comprese nell’allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai
sensi dell’articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge
in generale che precedono il codice civile.".
Nota all’articolo 4
- Il testo
dell’articolo 1 della l.r. 12/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 1.
(Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni
per l’utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)
1. Alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n.
20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), dopo la parola: “idrauliche” sono
inserite le seguenti: “nonche’ alla determinazione dei relativi canoni”.
2. Ai fini
della predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettere
b) e c), della l.r. 20/2002, la Giunta regionale, per cio’ che concerne il
rilascio delle concessioni relative all’utilizzo delle pertinenze idrauliche e
la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene
alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
a)
l’occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di
manufatti, e’ soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione.
Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai
gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l’attraversamento di corsi
d’acqua;
b) per il
caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede
all’aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza
pubblica salva l’ipotesi di esistenza del diritto d’insistenza sul bene ove
concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo;
c) i canoni
da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all’allegato A
della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del
tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il
coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio
con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale
competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con
provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e
proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura
regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo,
tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta
in volta approvate;
d) a
decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone
a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonche’ per particolari
tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all’Allegato
A;
e) la
durata della concessione non puo’ essere superiore a nove anni e puo’ essere
estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti
pubblici, o comunque per l’esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un
pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalita’ perseguite
dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene
e degli investimenti effettuati;
f) il
procedimento per il rilascio della concessione e’ soggetto al pagamento di
spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione
al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui
all’Allegato A;
g) a
garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario e’
tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione,
restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l’entita’ della
cauzione e’ pari a due annualita’ del canone, ma puo’ essere diversamente
determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari
utilizzi;
h) le
province, i comuni e le comunita’ montane, nonche’ le loro forme associative,
non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).
3. I canoni
come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio
2004:
a) alle
occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;
b) alle
occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla
Regione ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e
delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti
formalizzato un provvedimento di concessione.
4. Per le
occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti
provvedono d’ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla
richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l’occupazione
extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre
2001 e successivi provvedimenti attuativi.
5. Per le
occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di
concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica
ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e
sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o
dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli
utilizzatori la presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria.":
5 bis. Ai
fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in
sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di
rinnovo.".
Nota all’articolo 9
- Il testo
dell’articolo 25 della l.r. 14/2006 è il seguente:
“Art. 25.
(Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)
1. Per il
cofinanziamento del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti
regionali aggiuntivi di cui all’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata nel bilancio pluriennale 2006-2008 la
spesa complessiva di euro 25.000.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro
25.000.000,00 per l’esercizio 2008.
2.
Nell’anno 2007 vengono approvati il piano finanziario indicativo del PSR
2007-2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea
e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a
carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui
all’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. È
autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati
non utilizzate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo
di programmazione 2000-2006 e precedenti per la costituzione di un apposito
Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il PSR 2007-2013 a valere
sugli esercizi finanziari 2007 e 2008.".
Note all’articolo 10
- Il testo
dell’articolo 1 della l.r. 16/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 1.
(Istituzione dell’organismo pagatore)
1. È
istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il
Piemonte, di seguito denominata Agenzia.
2.
All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione
Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa
dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;
all’Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi
nazionali e regionali.
3.
L’Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica
pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e
tecnica.
4. Lo
Statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale,
entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.
5. Sono
organi dell’Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il
Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.
6. La
dotazione organica dell’Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in
complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9
categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento
giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale
dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso
l’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Agenzia. Tale
inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso
dei requisiti di legge per l’accesso alle categorie previste dai contratti
collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.
7.
L’Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili,
attualmente in dotazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e
subentra nei contratti in essere.
8. Per le
spese di funzionamento dell’Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla UPB
11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di
agricoltura - Titolo I - Spese correnti).".
- Il testo
dell’articolo 12 della l.r. 35/2006, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
“Art. 12.
(Trasformazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a. in Agenzia
regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)
1.
L’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, istituito da Finpiemonte SpA,
sulla base dell’incarico di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 giugno
2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è trasformato in Agenzia
regionale.
2.
L’articolo 1 della l.r. 16/2002 è sostituito dal seguente:
“ Art. 1.
(Istituzione dell’organismo pagatore)
1. È
istituita, ai sensi dell’articolo e del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il
Piemonte, di seguito denominata Agenzia.
2.
All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione
Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa
dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;
all’Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi
nazionali e regionali.
3.
L’Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica
pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.
4. Lo
statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la
commissione consiliare competente.
5. Sono
organi dell’Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il
Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.
6. La
dotazione organica dell’Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in
complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9
categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento
giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale
dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso
l’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Agenzia. Tale
inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso
dei requisiti di legge per l’accesso alle categorie previste dai contratti
collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.
7.
L’Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili,
attualmente in dotazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e
subentra nei contratti in essere.
8. Per le
spese di funzionamento dell’Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla UPB
11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di
agricoltura - Titolo I - Spese correnti).
“3.
L’Agenzia subentra all’organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di
pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e
forestali di riconoscimento dell’organismo pagatore, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006.”.
4. La
regolazione dei rapporti finanziari fra Regione e Finpiemonte SpA alla data del
subentro è disposta con apposito provvedimento della Giunta regionale.".
Nota all’articolo 13
- Il testo
dell’articolo 2 della l.r .9/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 2.
(Piani di contenimento)
1. In
deroga a quanto previsto dall’ articolo 29, comma 2 della legge regionale 4
settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) e dall’ articolo 4 della legge regionale 8 giugno
1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio
faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve
naturali ed Aree attrezzate), le Province, anche su richiesta delle
organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti
per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei
concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende
agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei
cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall’Istituto
Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati
alla riduzione della specie nell’intero territorio regionale fino al livello
compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio
zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed
agroforestali.
2. Ad
integrazione dell’articolo 29 della l.r. 70/1996 e dell’articolo 4 della l.r.
36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono
annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei
criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma
per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l’anno.
3. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 29 della l.r. 70/1996 i piani di
contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di
gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali
o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende
agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.
4. Per le
finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle
Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o
conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d’armi, delle guardie venatorie
volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno
la richiesta di cui al comma 1.
5. La
Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di
contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette
alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni
svolte ed ai loro risultati.
6. La
Giunta regionale entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge
definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:
a) le aree
ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto
di controllo e contenimento costante;
b) le aree
dove l’uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza
equilibrata della specie.".
Nota all’articolo 14
- Il testo
dell’articolo 7 ter della l.r. 11/2001, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
“Art. 7
ter. (Deroghe all’adesione obbligatoria)
1. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, sono esonerati dall’obbligo
di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni, ferma restando la
possibilità di usufruire del contributo di smaltimento, secondo le condizioni stabilite
dal Consorzio con apposito regolamento. A tale scopo la Giunta regionale
definisce l’entità dell’allevamento di piccole dimensioni.
1 bis. Sono
altresì esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti che, per tipologia
di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato nel
settore agricolo.".
Nota all’articolo 15
- Il testo
dell’articolo 4 della l.r. 75/1995 è il seguente:
“Art. 4.
(Presentazione delle domande)
1. Le
domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, sono presentate entro
il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:
a)
relazione descrittiva dell’iniziativa, articolata secondo le tipologie di
intervento di cui all’articolo 2;
b) elenco
delle localita’ in cui saranno effettuati gli interventi;
c)
preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;
d)
indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli interventi di
lotta adulticida e larvicida;
e) parere
obbligatorio dei Servizi di igiene pubblica delle Unita’ Sanitarie Locali (USL)
competenti per territorio, espresso sui progetti proposti, sui prodotti che si
intende utilizzare e sulle procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi
nelle operazioni di disinfestazione eseguite.
2. I pareri
di cui al comma 1, lettera e) sono rilasciati, ai soggetti beneficiari di cui
all’articolo 3, che ne facciano richiesta, dai Servizi di igiene pubblica entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda.
3. Per
l’anno 1995 le domande sono presentate entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della legge.".
Nota all’articolo 17
- Il testo
dell’articolo 5 della l.r. 20/1999 è il seguente:
“Art. 5.
(Piano di distretto: programmi annuali di attuazione)
1. I
programmi annuali di attuazione del piano di distretto sono approvati dal
Consiglio di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.
2. I
programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di cui all’articolo
3, con l’indicazione dei progetti da finanziare sulla base delle domande
presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Consiglio di distretto dai
soggetti attuatori di cui all’articolo 9.
3. I
programmi annuali, unitamente alle domande presentate per il finanziamento,
sono trasmessi alla Regione che ne dispone il cofinanziamento con deliberazione
della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Gli
uffici regionali provvedono all’espletamento dell’istruttoria
tecnico-amministrativa e all’erogazione dei contributi sulla base delle
istruzioni operative che devono essere adottate dalla Giunta regionale, sentita
la competente Commissione del Consiglio regionale, entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge.".
Nota all’articolo 18
- Il testo
dell’articolo 2 della l.r. 64/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 2.
1. La
Giunta regionale e’ autorizzata a compiere gli atti necessari per
l’acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della “Mercato Ingrosso
Agro-alimentare Cuneo Societa’ consortile per Azioni”, per un valore
complessivo nominale di L. 40 milioni, pari al 20% del capitale sociale.
2. E’
autorizzata la contribuzione consortile della Regione Piemonte per l’anno 2007
fino a 140.000,00 euro e per gli anni 2008-2010 fino a 70.000,00 euro annui.
Alla spesa si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base
(UPB) 12011 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo
1: spese correnti) dello stato di previsione di spesa.".
Note all’articolo 19
- Il testo
dell’articolo 1 della l.r. 2/2003 è il seguente :
“Art. 1.
(Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche IRPEF)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2004 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali) e’ fissata nella
misura dell’1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini
dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta.
2. Per i
redditi inferiori a euro 10.329,14, l’aliquota e’ determinata nella misura
dello 0,9 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la cifra di euro 10.329,14
sara’ rivalutata annualmente in relazione al tasso d’inflazione
programmato.".
- Il testo
dell’articolo 12 della l.r. 14/2006 è il seguente:
“Art. 12.
(Ripianamento debito sanitario strutturale)
1. Al fine
di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL
provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del
sistema sanitario regionale.".
Nota all’articolo 24
- Il testo
dell’articolo 14 della l.r. 38/1994, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
“Art. 14. (Contributi)
1. Le
province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri,
contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e
attivita’.
2. Le
province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta’
delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee
allo svolgimento delle attivita’, concedono contributi in conto capitale a
comuni singoli o associati, comunita’ montane, comunita’ collinari, IPAB o
aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di
ristrutturazione di immobili di proprieta’, o in disponibilita’ almeno
decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri.
3. Il
contributo in conto capitale non puo’ essere superiore al 25 per cento
dell’importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.
4. I
contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano
l’agibilita’ dell’immobile e che lo stesso sia vincolato all’uso di cui al
comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo
possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.
5. Le
province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta’
e disagio sociale nell’ambito della comunita’ regionale e di promuovere le
condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attivita’,
erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti
dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale
iscritte da almeno due anni nei registri.
6. Il
contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione
di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e’ concesso per spese di
investimento o per progetti rientranti nell’attivita’ statutaria degli enti
interessati ed e’ pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.
7. La
durata del contributo e’ pari a quella dell’operazione finanziaria posta in
essere e comunque non puo’ essere superiore a cinque esercizi finanziari.
7 bis. La
Regione Piemonte concede agli organismi di collegamento e di coordinamento
formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o
interprovinciale iscritti nell’apposita sezione del Registro regionale del
Volontariato contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati
progetti e attività.
7 ter. I
criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla
Giunta regionale.".
- Il testo
dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente :
“Art. 8.
(Legge finanziaria)
1.
Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio,
per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge
finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui
all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale,
dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle
variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla
determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal
1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;
b) al
rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio
pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla
riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla
determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente
o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge
finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti
delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni
permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o
maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino
incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.
4. La legge
finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio
annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il
bilancio annuale.".
- Il testo
dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all’articolo 1.
Note
all’articolo 25
- Il testo
dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è riportato nella nota all’articolo 24.
- Il testo
dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all’articolo 1.
Nota all’articolo 26
Vedi nota
all’articolo 25.
Nota all’articolo 27
- Il testo
dell’articolo 5 della l.r. 1/2004 è il seguente:
“Art. 5.
(Funzioni delle province)
1.
Nell’ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonche’
degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province
concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle
politiche regionali e di coordinamento del territorio.
2. Sono
attribuite alle province le seguenti funzioni:
a)
partecipazione all’elaborazione degli strumenti della programmazione previsti
al titolo III, con le modalita’ ivi indicate;
b) raccolta
ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e
sull’offerta di servizi del territorio di competenza;
c)
coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali
interessati;
d)
promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti
del terzo settore;
e)
diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell’informazione
in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
f)
competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato,
compresa l’erogazione dei relativi contributi;
g)
formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori
dei servizi sociali di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei
bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con
l’universita’, compresa l’erogazione dei relativi finanziamenti;
h)
competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi
contributi;
i)
realizzazione di altri interventi per la promozione e l’integrazione dei
servizi sociali locali;
j)
istituzione, con le modalita’ e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale, informata la competente commissione consiliare, dell’ufficio
provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti
ai quali e’ conferito dall’autorita’ giudiziaria l’esercizio delle funzioni di
tutore;
k)
competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in materia di aziende pubbliche
di servizi alla persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione
quando questa sia attribuita dagli statuti alla regione;
l)
controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla
amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto
il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende
pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di
amministrazione e la nomina del commissario straordinario.
3. Sono
delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende
pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato,
le seguenti funzioni:
a)
vigilanza sugli organi e sull’attivita’ amministrativa delle IPAB, esclusi la
sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del
commissario straordinario;
b) nomina
dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di
competenza regionale e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di
amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.
4. Entro i
termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di
concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province
trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la
gestione delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale)
relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla
sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori non riconosciuti
ed alle gestanti e madri in difficolta’, mettendo a disposizione di tali enti
le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in
vigore della legge nazionale.
5. Per le
finalita’ di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni:
a)
attivazione delle procedure per la mobilita’ del personale in servizio a tale
data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il
trasferimento dell’equivalente in denaro;
b)
trasferimento della proprieta’ o degli altri diritti in base ai quali le
province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero
dell’equivalente in denaro;
c)
trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie
equivalenti a quelle utilizzate per l’esercizio 2000 al netto degli importi
erogati da altri enti;
6. Le
risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate nell’ambito del
territorio della provincia dalla quale le risorse medesime sono
trasferite.".
Nota all’articolo 28
- Il testo
dell’articolo 47 della l.r. 14/2006 è il seguente:
“Art. 47.
(Fondo speciale)
1. Per far
fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti
settori industriali è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione
professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo - I -
spese correnti) pari a euro 10.500.000,00 per l’anno 2006.
2. Il Fondo
è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione,
interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a
quelle persone che a causa dell’interruzione temporanea o definitiva del lavoro
svolto alle dipendenze altrui o soggette ai contratti della legge 14 febbraio
2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro),
vengono a trovarsi al di sotto della soglia di reddito di euro 12.000,00 ISEE
annui.
3. La
Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali
contributi devono essere erogati ai soggetti aventi diritto.
4. La
copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell’UPB 09012 del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.".
Nota all’articolo 29
- Il testo
dell’articolo 6 della l.r. 28/1993, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 6.
(Modalita’ per la presentazione e l’esame delle domande)
1. Entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta
una deliberazione volta a stabilire:
a) le
modalita’ per la presentazione delle domande di contributo e di finanziamento,
la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere
contenute nel progetto di sviluppo;
b) le
eventuali priorita’ tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per
l’accoglimento delle domande.
2. Le
imprese individuali, le societa’ di persone o di capitali di cui all’articolo
3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al
Presidente della Giunta regionale.
3. Le
imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della
loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa
secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.
4. Il
progetto di impresa, in ogni caso, dovra’ contenere i seguenti elementi:
a) la
descrizione dell’impresa e del suo prodotto/servizio;
b) la
dimensione ed i caratteri della parte di mercato a cui si rivolge;
c) il piano
operativo finanziario e produttivo;
d) le
azioni commerciali che si intendono realizzare;
e) le
risorse professionali impegnate.
5. La
Giunta regionale puo’ successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno,
apportare modifiche alla deliberazione di cui al comma 1.
6. La
Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico
di cui all’articolo 7, delibera l’ammissione delle imprese ai contributi ed ai
finanziamenti tenendo altresi’ conto di quanto stabilito nella deliberazione di
cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande.
7. I
termini di cui al comma 6 sono interrotti in caso di presentazione, da parte
delle imprese, di documentazione errata o incompleta.
8. Per
l’esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di
sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione
di un apposito Comitato Tecnico.".
Nota all’articolo 30
- Il testo
dell’articolo 8 della l.r. 12/2004 come modificato dalla legge qui pubblicata è
il seguente:
“Art. 8.
(Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria
femminile)
1. La
Regione favorisce l’accesso al credito a breve e medio termine da parte delle
piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti
comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni,
attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, nell’interesse
delle imprese che ne facciano richiesta .
1 bis. La
Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente
partecipazione femminile .
2. Ai fini
di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e
stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalita’
e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresi’ l’incremento
annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
3. Per gli
oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 2 si provvede per l’anno 2004
con le risorse dell’Unita’ previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione
Professionale Lavoro - Sviluppo dell’imprenditorialita’ - Titolo II - spese
d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per
gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale
2004-2006.".
Nota all’articolo 37
- Il testo
dell’articolo 33 della l.r. 44/2000 è il seguente:
“Art. 33.
(Conferenza di Servizi presso la Regione)
1. Ai fini
dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 31, presso l’Amministrazione
Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14,
comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
2. La
Conferenza dei Servizi è così formata:
a) dal
funzionario regionale responsabile del procedimento;
b) da un
rappresentante della Provincia interessata;
c) da un
rappresentante per ogni Comune interessato;
d) da un
rappresentante della Comunità montana interessata;
e) da tre
esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica
mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è
contestualmente nominato un sostituto.
3. Nei casi
in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di
vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:
a) il
Presidente dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta interessata o suo delegato;
b) un
funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del
d.lgs. 490/1999;
c) un
funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di
Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della
l.r. 45/1989.
4. Svolge
le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della
struttura regionale competente in materia.
5. I tre
esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della
legislatura.".
Nota all’articolo 40
- Il testo
dell’articolo 3 della l.r. 14/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 3.
(Definizioni)
1. Si
intende per “rete” l’insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per
autotrazione in commercio.
2. Si
intendono per “carburanti per autotrazione” i seguenti tipi di prodotti:
a) benzine;
b) gasolio;
c) gas di
petrolio liquefatto (GPL);
d) metano;
e) ogni
altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per
ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione
nell’Autoveicolo (CUNA);
f)
idrogeno.
3. Si
intende per “impianto stradale di distribuzione dei carburanti” il complesso
commerciale unitario costituito da uno o piu’ apparecchi di erogazione automatica
di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle
attivita’ accessorie.
4. Si
intende per “impianto lacuale di distribuzione dei carburanti” il complesso
unitario, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o
piu’ apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle relative attrezzature,
dai servizi e dalle attivita’ accessorie.
5. Si
intende per “impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso
privato” un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonche’ mobili,
di qualsiasi capacita’ di erogazione di carburanti per uso di autotrazione,
collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di
autoveicoli di proprieta’ di imprese produttive o di servizio, ad eccezione
delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all’interno di stabilimenti,
cantieri, magazzini. L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di
automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a
condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un
medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo
gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo
i criteri definiti dall’articolo 2359 del codice civile.".
Nota all’articolo 41
- Il testo
dell’articolo 17 della l.r. 60/1995 è il seguente:
“Art. 17.
(Finanziamento)
1. Al
finanziamento dell’ARPA si provvede mediante:
a) una
quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo
parametri determinati dalla Giunta Regionale in rapporto alle attivita’
attribuite all’ARPA;
b) una
quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attivita’ di
prevenzione e tutela ambientale, concordata nell’ambito del Comitato regionale
di indirizzo;
c) una
quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le
modalita’ di cui all’articolo 02, comma 4 del D.L. 496/1993 cosi’ come
convertito dalla legge 61/1994, nonche’ di altri introiti derivanti da leggi
istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
d) altri
finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
e)
finanziamenti statali e Comunitari per specifici progetti;
f) proventi
per prestazioni rese nell’esclusivo interesse di privati.".
Note all’articolo 46
- Il testo
dell’articolo 5 della l.r. 38/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è
il seguente:
“Art. 5.
(Requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande)
1. Il
rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio dell’attività, fatto salvo il
presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto
salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte
dall’articolo 13, comma 2, e l’assolvimento degli obblighi scolastici, sono
subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver
frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell’attività, istituito
o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome
di Trento e Bolzano ed averne superato l’esame finale;
b) essere
stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge
11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall’articolo 2 della l.
287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività
all’entrata in vigore della presente legge;
c) aver
esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività
di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di
somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo
grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).
2. Sono
ammessi all’esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il
corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera nonché del
diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione,
scienza dell’alimentazione o lauree equipollenti.
3. I
titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di
frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui
contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.
4. La Giunta
regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più
rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione,
la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e
del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli
operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l’effettuazione anche
tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999.
5. Il comune,
al quale è richiesta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e
bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad
autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la
disposizione di cui all’articolo 25, comma 2.
6. In caso
di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1
e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona
delegata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
7. Non è consentito
allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di
ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito
professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande.
8. Il
possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido
anche ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore
alimentare.".
- Il testo
dell’articolo 8 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 8.
(Criteri per l’insediamento delle attività)
1. Per il
perseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 1, la Giunta regionale,
sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli
indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per
l’insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto
deliberativo.
2. La
Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei
dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 27, comma 2, previa acquisizione
del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di
cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le
organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei
lavoratori più rappresentative a livello regionale.
3. Gli
indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e
turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al
consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il
tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all’articolo 3 della l.r.
28/1999.
4. I comuni
adottano i criteri per l’insediamento delle attività entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi,
sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei
consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello
provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più
opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore,
dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.
5. I comuni
possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico,
architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per
incompatibilità con la natura di tali aree.
6. Non sono
soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di
somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) negli
esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è
effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando
quest’ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione.
L’attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la
superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della
superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli
uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata
esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di
intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e
spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli
esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,
limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli
esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e strade
extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno delle
stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
d) negli
esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti,
purché l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con
l’attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per
la vendita di carburanti;
e) al
domicilio del consumatore;
f) nelle
mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda;
g) nei
circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui
finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, di cui
all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;
h) in
scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine,
caserme, strutture d’accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture
similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili
infantili;
i)
all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto,
complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
j) negli
esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di
proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del
patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali
esercizi è affidata direttamente dall’ente proprietario dell’immobile nel
rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
k) negli
altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare.
7. Sono
inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le
autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell’articolo 10.
8. Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 e dall’articolo 3, nei casi
indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio
attività (DIA) presentata da parte dell’interessato al comune ove ha sede
l’esercizio, che attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre,
se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall’amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le
attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a
seguito della denuncia prevista dal presente comma.".
- Il testo
dell’articolo 9 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 9.
(Funzioni autorizzatorie comunali)
1.
L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune,
del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e
del rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.
3.Nei
termini previsti dall’articolo 16, comma 1, lett.a) ai fini dell’esercizio
dell’attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure
necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in
materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla
sorvegliabilità dei locali.
4. Il
comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di
programmazione in sede locale, l’autorizzazione per il trasferimento di sede
degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita dalla DIA, ai sensi
dell’articolo 8, comma 8.
5. Il
comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le
domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti
al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni
dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte
qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le
altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4
luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".
- Il testo
dell’articolo 10 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
“Art. 10.
(Autorizzazioni temporanee)
1. In
occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune
può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e
bevande in deroga ai criteri comunali per l’insediamento delle attività di
somministrazione di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il
richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l’attività di
somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui
agli articoli 4 e 5.
2. Per il
rilascio dell’autorizzazione temporanea all’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo
limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del
territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e
finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla
manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui
all’articolo 5 non si applicano.
3. Le
autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta
al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono
valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.
4. Per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui ai commi 1 e 2 si
osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei
locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla
prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.
5. Per le
autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all’articolo 7, comma
4.".
- Il testo
dell’articolo 16 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
“Art. 16.
(Revoca delle autorizzazioni)
1.
L’autorizzazione è revocata quando:
a) il
titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e
su motivata istanza, non attiva l’esercizio entro dodici mesi dalla data del
suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento
giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in
giudicato;
b) il
titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e
su motivata istanza, sospende l’attività per un periodo di tempo superiore a
dodici mesi;
c) il
titolare dell’autorizzazione non é più in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 4 e 5;
d) il
titolare dell’autorizzazione non rispetta l’obbligo di formazione obbligatoria
in corso di attività di cui all’articolo 5, comma 3;
e) viene
meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un
provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre
giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga
in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può
ripristinare i requisiti mancanti;
f) il
titolare dell’autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione
dell’autorizzazione;
g) in caso
di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l’attività nei
termini previsti dal comma 1, lettera a) del presente articolo;
h) in caso
di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito
professionale entro i termini stabiliti;
i) viene
meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e il
titolare dell’attività non richiede l’autorizzazione al trasferimento in una
nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e previa motivata istanza;
j) nei casi
e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.
2. Nel caso
di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece
della revoca dell’autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione
dell’attività.2.
- Il testo
dell’articolo 21 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
“Art. 21.
(Sanzioni)
1. A
chiunque esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o
senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931,
consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.
2. Per ogni
altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931,
consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.
3. Nelle
fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli
17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.
4. Il
comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le
sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative
ad accertamenti effettuati fino all’entrata in vigore della presente legge e
per le violazioni della l. 287/1991, l’autorità competente ad irrogare le
sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (CCIAA).
5. Il
procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale
28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale).
6. Gli
esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la
somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le
rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente
articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle
medesime.".
Note all’articolo 48
- Il testo
dell’articolo 1 della l.r. 21/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 1.
(Finalita’ e destinatari)
1. La
presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo
sviluppo dell’artigianato, nonche’ alla valorizzazione delle produzioni
artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e
tradizionali, anche a tutela degli utenti e dei consumatori.
2. Mediante
la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in attuazione della legge 8
agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), le funzioni relative alla
tenuta dell’albo provinciale delle imprese artigiane, nonche’ l’organizzazione
e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato.
3. Gli
interventi sono attuati:
a) a favore
delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a
favore di imprese richiedenti che ottengono l’iscrizione presso il competente
albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di
presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie
devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
b) a favore
di altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i
programmi di attuazione della presente legge, purchè gli interventi siano
comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alla
lettera a).
4. La
Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa
all’artigianato, nella valutazione dell’impatto dei provvedimenti che vengono
assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la
presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori
produttivi.
5. Al fine
della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del
concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunita’ montane e delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonche’ della
Commissione regionale per l’artigianato.".
- Il testo
dell’articolo 16 della l.r. 21/1997, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
Art. 16.
(Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani)
1. La
Regione promuove, anche agevolando lo sviluppo di progetti integrati con il
concorso degli enti locali, la localizzazione e la rilocalizzazione delle
imprese artigiane, sia singole che associate, all’interno di:
a) aree
attrezzate a destinazione produttiva o mista;
b)
complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;
c) aree per
l’artigianato artistico e di servizio;
d) aree
interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;
e) aree
individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di
sostegno pubblico all’artigianato.
2. I
progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1,
esecutivi e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti
urbanistici del comune.
Note
all’articolo 50
- Il testo
dell’articolo 12 della l.r. 1/2000 è il seguente:
“Art. 12.
(Politica tariffaria e di promozione)
1. La
Giunta regionale definisce, d’intesa con gli enti locali delegati secondo le
procedure di cui all’articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e
le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalita’ di
applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformita’ tra i
diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in
materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge
e nel rispetto dei parametri dell’inflazione programmata come stabilito dagli
accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del
18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.
1 bis. Le
norme per l’eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale
devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.
2. Le
tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con
i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell’ambito dei contratti di servizio di
cui all’articolo 10.
3. Gli enti
locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie
definendone le relative condizioni e modalita’, con oneri a carico dei propri
bilanci.
4. La
Regione provvede per le proprie finalita’ a quanto previsto nel comma 3 con
deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalita’ e risorse.
5. E’
vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.
6. La
Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l’utenza,
definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione
dell’informazione.".
- Il testo
dell’articolo 30 della l.r. 9/2004 è il seguente:
“Art. 30.
(Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari)
1. Al fine
di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto
ferroviario regionale e’ autorizzata la libera circolazione sui servizi
ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle
Forze dell’Ordine, in attivita’ di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia
di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e
Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico e’ riconosciuto
alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo
annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell’UPB 26031
(Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite
apposito protocollo di intesa fra le stesse e l’amministrazione regionale.
2. Alla
copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari
importo dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese
correnti).".
- Il testo
dell’articolo 2 della l.r. 1/2000 è il seguente:
“Art. 2.
(Assetto funzionale)
1. Il
sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall’integrazione
funzionale delle reti e dei servizi cosi’ articolati:
a) reti e
servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della
Regione e tra questi e gli omologhi centri delle Regioni confinanti, estesi
all’intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale
e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei
ed elicotteristici, nonche’ dei servizi lacuali del lago Maggiore;
b) reti e
servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee
e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;
c) reti e
servizi urbani di linea, nell’ambito del comune o della conurbazione, estesi a
comuni contermini purche’ sussista una stretta relazione funzionale o una
sostanziale continuita’ di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi
su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonche’ di tranvie e di metropolitane;
d) servizi
integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalita’
diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densita’ abitativa, a
domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilita’
complementare o speciale.
2. Tutte le
reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con
ridotta capacita’ motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.".
Nota all’articolo 55
- Il testo
dell’articolo 4 della l.r. 22/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è
il seguente:
“Art. 4.
(Modalità di rilascio dell’autorizzazione)
1.La
provincia rilascia l’autorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con
conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di
trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale
organizzazione aziendale nell’ambito territoriale di propria competenza. Le
imprese in possesso dell’autorizzazione sono iscritte nel registro regionale
delle imprese di cui all’articolo 5.
2.L’impresa,
al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, presenta alla
provincia un’apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa, contenente obbligatoriamente i seguenti elementi:
a)la
denominazione o la ragione sociale dell’impresa, la sede, il codice fiscale, il
numero di partita ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa;
b)il
possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità
professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
(Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del
1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri
titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
c)il numero
di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di
noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;
d) il
numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del
personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui all’ articolo 6 della
l. 218/2003. La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato,
avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio,
è in numero non inferiore all’80 per cento degli autobus destinati a noleggio
con conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due
mezzi e si considera arrotondata all’unità inferiore. Al personale sono
parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di
imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale previsti dall’ articolo 116 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine
di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi,
inviano alla provincia una dichiarazione del legale rappresentante
dell’impresa, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
attestante il personale in forza a libro matricola;
e) il
possesso del certificato d’iscrizione al registro delle imprese istituito
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) il
possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’ articolo
116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;
g) la
dotazione di idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché di
idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi;
h)
l’eventuale possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’attività
internazionale.
3.
L’impresa richiedente è tenuta a regolarizzare l’eventuale domanda incompleta
con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla comunicazione da parte della competente struttura della
provincia. In caso di mancata regolarizzazione, la provincia competente dispone
il rigetto della domanda.
4. La
competente struttura della provincia, ove sussistano le condizioni, rilascia
l’autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione
della domanda. Copia conforme dell’autorizzazione è conservata a bordo di ogni
autobus che è stato immatricolato in base ad essa, ai sensi dell’ articolo 5,
comma 5, della l. 218/2003.
5. La
provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata
rilasciata l’autorizzazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, con
cadenza quinquennale.
6. La
provincia revoca l’autorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma
5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal
d.lgs. 395/2000.
7. La
revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli
11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 e nel rispetto delle procedure di cui all’
articolo 13 bis del d.lgs. 395/2000.".
Note all’articolo 57
- Il testo
dell’articolo 2 della l.r. 75/1996 è il seguente:
“Art. 2.
(Funzioni)
1.
Nell’ambito delle attivita’ di promozione, accoglienza e informazione turistica
disciplinate dalla presente legge, la Regione:
a) svolge
funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita’;
b)
predispone i programmi pluriennali e annuali di cui all’articolo 3;
c)
organizza l’attivita’ dell’Osservatorio turistico, verifica i risultati degli
interventi di promozione, accoglienza ed informazione e vigila
sull’organizzazione turistica;
d) promuove
la costituzione dell’Agenzia per la promozione turistica del Piemonte;
e)
riconosce le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali;
f) effettua
interventi di sostegno dell’organizzazione turistica nonche’ delle attivita’ di
pubblicita’ e di propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto
turistico.
2. Le
Province:
a)
promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione
turistica locale;
b) in
accordo con la Regione e gli Enti locali promuovono l’attivita’ di accoglienza
e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l’attivita’ delle
Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;
c) svolgono
l’attivita’ di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica
locale ai sensi dell’articolo 11;
3. Le
Camere di Commercio, le Comunita’ montane, i Comuni, nei limiti e secondo le
modalita’ previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei
programmi di cui all’articolo 4, concorrono alla costituzione dell’Agenzia di
promozione turistica del Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e di
promozione turistica locali, concorrono alle attivita’ di accoglienza, di
informazione e promozione turistica locale.".
- Il testo
dell’articolo 82 della l.r. 44/2000 è il seguente:
“Art. 82.
(Funzioni della Regione)
1. Nelle
more dell’efficacia del disposto di cui all’articolo 81, comma 2, sono di competenza
della Regione le seguenti funzioni amministrative :
a)
interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle
attività in materia di turismo;
b)
indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per
la promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine turistica istituzionale e
dell’offerta turistica regionale;
c)
predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione
dell’offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per
il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell’offerta
turistica regionale;
d)
indirizzo e coordinamento dell’organizzazione turistica regionale e
riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell’osservatorio del
turismo regionale per l’elaborazione di statistiche turistiche regionali, per
l’analisi dei mercati, della domanda e dell’offerta e per il monitoraggio dei
risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema
turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi
turistici provinciali;
e)
definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per
la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per
l’accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;
f) concorso
all’elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali
riguardanti il turismo.".
- Il testo
dell’articolo 3 della l.r. 75/1996 è il seguente:
“Art. 3.
(Programmazione delle attivita’)
1. La
Regione coordina e indirizza le attivita’ indicate all’articolo 1 predisponendo
specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.
2. Il
programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento e’ approvato dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:
a)
l’andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive
di mercato;
b) gli
obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte,
articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;
c) gli
indirizzi e le modalita’ di coordinamento dell’azione promozionale della
Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare
riferimento all’attivita’ dell’Agenzia regionale per la promozione turistica
del Piemonte di cui all’articolo 6, e delle Agenzie di accoglienza e promozione
turistica locale di cui all’articolo 9;
d) le
azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie
per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e
coordinamento, le risorse da destinare all’attivita’ di promozione turistica
svolta dall’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e dalle
Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonche’ i criteri di
riparto delle stesse;
e) gli
indirizzi, i criteri e le modalita’ di concessione dei contributi previsti
dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la
commercializzazione del prodotto turistico.
3. Il
programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validita’
triennale, viene approvato entro il 30 novembre dell’anno che precede quello di
inizio della sua validita’ e puo’ essere aggiornato nel corso del triennio.
4. Il
programma pluriennale di indirizzo e coordinamento e’ attuato mediante
programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dell’anno che precede
quello di riferimento.
5. Il
programma annuale indica i criteri e le modalita’ di utilizzo delle risorse
stanziate nel bilancio della Regione per l’anno di riferimento, gli obiettivi e
le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli
interventi di cui agli articoli 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17, le
relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per
l’attivita’ dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte,
delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di
informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale puo’ essere
aggiornato nel corso dell’anno.".
Nota all’articolo 58
- Il testo
dell’articolo 6 della l.r. 59/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
“Art. 6.
(Concessione dei contributi)
1.
Contestualmente alla concessione dei contributi ed entro il 30 settembre di
ogni anno, la Regione, su parere del Comitato regionale di Coordinamento dei
Trasporti, predispone il programma finanziario regionale ed approva i programmi
per l’esercizio dello sgombero neve dei soggetti di cui al primo comma
dell’art. 2.
2. I
contributi, stabiliti in ragione del programma regionale, sono erogati:
a) per
l’acquisto di mezzi d’opera, assegnandoli in annualita’ nella misura e per la
durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese e gli
interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti. Qualora i
mutui vengano contratti con altri Enti o Istituti di Credito, i contributi in
annualita’ vengono concessi fino ad un massimo del 18% costante annuo, per la
durata di 10 anni, a seguito della concessione della garanzia fidejussoria da
parte della Regione alle Comunita’ Montane, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della legge regionale 18 agosto 1979, n. 50. Le rate, stabilite con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono versate, direttamente dalla
Regione, alla Cassa Depositi e Prestiti, o ad altri Enti o Istituti di credito,
a seguito di contrazione di mutuo da parte dei soggetti di cui al primo comma
dell’art. 2;
b) per
l’acquisizione dei mezzi d’opera mediante contratto di locazione finanziaria,
versando direttamente l’importo delle relative rate alle societa’ di leasing
all’uopo convenzionate con la Regione;
c) per la
partecipazione alle spese per l’esercizio dei mezzi e del servizio, nella
misura fissata dal programma regionale di intervento finanziario annuale di cui
all’art. 2 assegnandoli in conto capitale, in forma forfettaria anticipata,
sulla base del bilancio consuntivo di esercizio dell’anno precedente approvato
con deliberazione dei soggetti di cui al primo comma dell’art. 2, destinando
una quota non inferiore al 10% della previsione annuale per interventi di
sgombero neve effettuati nei Comuni in conseguenza di eventi eccezionali non
prevedibili.
d) per la
costruzione e l’acquisto di depositi da adibire a ricovero dei mezzi d’opera
polivalenti e delle attrezzature per lo sgombero neve nell’ambito della
Comunita’ Montana.
d bis) in
alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una
tantum, in conto capitale, nella percentuale massima dell’80 per cento
incentivando le forme associative; la misura della percentuale del contributo,
eventualmente diversificata sulla base delle caratteristiche dei soggetti
beneficiari, è stabilita annualmente dalla Giunta regionale, previa informativa
alla Commissione consiliare competente, in base alle risorse disponibili ed
alle richieste di contributo presentate.".
Note all’articolo 63
- Il testo
dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è riportato nella nota all’articolo 24.
- Il testo
dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all’articolo 1.
Nota all’articolo 67
- Il testo
dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
“ Art. 47.
(Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge
regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici
giorni dall’approvazione.
2. La legge
regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge
stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo
della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.