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INPS: comunicazione deleghe

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Proroga al 31 ottobre 2011

Ricordiamo agli Iscritti  che l’INPS, con Circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, aveva delineato un nuovo sistema di deleghe per la corretta individuazione dei soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alla trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

 

Proprio a tale scopo, l’Istituto ha predisposto un applicativo di gestione delle deleghe, disponibile sul sito internet, nella sezione “Servizi per le aziende e i consulenti”.

L’Inps, nella succitata circolare 28, aveva comunicato che la piena operatività del nuovo sistema di deleghe sarebbe avvenuta: “A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga “aprile 2011” (UniEMens del 31 maggio 2011).

Con il Messaggio n. 9655 del 29 aprile 2011 rende ora noto che:

Per consentire agli intermediari ed alle aziende un più congruo termine per la acquisizione e comunicazione delle deleghe da parte dei datori di lavoro, si rende necessario prolungare il periodo transitorio, di contemporanea vigenza del nuovo sistema con il sistema preesistente, fino al 31 ottobre 2011.

 

A decorrere dal 1° novembre 2011 non sarà più possibile operare se non da parte dei soggetti abilitati ad agire in nome e per conto del datore di lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Circolare INPS n. 28/2011.

Precisiamo che i soggetti abilitati ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro sono:

  • i datori di lavoro, intesi come persone fisiche o rappresentanti legali delle società;
  • la società capogruppo per tutte le imprese controllate e collegate [Art. 31, D. Lgs. n. 276/2003];
  • i consorzi di società cooperative (o una società consorziata) per conto delle società consorziate [Art. 31, D. Lgs. n. 276/2003];
  • i consulenti del lavoro, [art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12];
  • gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, [art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12];
  • i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese.

 

Nella circolare 28/2011, l’INPS aveva chiarito che non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale:

  • i Centri di elaborazione dati (CED), in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 5 Legge n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie;
  • i soggetti, quali: i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.

 

Per ora, la procedura di gestione delle deleghe può essere utilizzata esclusivamente dagli intermediari iscritti:

  • all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
  • all’Albo dei Consulenti del Lavoro;

 

Manca ancora la possibilità di acquisizione delle deleghe da parte di Avvocati e Procuratori Legali, anch’essi abilitati alla svolgimento dell’attività.

Per gli iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici, abilitati a svolgere l’attività per i soli datori di lavoro che assumono operai agricoli, l’INPS, con Messaggio n. 6648 del 15 marzo 2011, ha provveduto ad integrare il modello SC64 (richiesta assegnazione “PIN” intermediario abilitato), allegato 4 della circolare n. 28/2011, inserendo la categoria degli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati e al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.

Leggi il messaggio n. 9655 della Direzione centrale Entrate dell'INPS del 29 aprile 2011.