1) Chi può chiedere un parere di liquidazione degli onorari o un parere di congruità?
In considerazione dell’abolizione della Tariffa Professionale e dell’entrata in vigore del D.M. 140/2012 - “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, si specifica quanto segue:
2) Come si chiede un parere di liquidazione degli onorari o un parere di congruità?
La richiesta deve essere formalizzata attraverso il deposito, durante gli orari di apertura della Segreteria dell’Ordine, dell’apposita modulistica reperibile sul portale dell’Ordine al percorso www.odcec.roma.it/parcelle/modulistica/richiesta parere.
3) Quali sono le fasi del procedimento?
A seguito del deposito dell’istanza completa presso la Segreteria, viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della Legge n. 241/1990, al cliente, il quale ha facoltà di prendere visione della documentazione depositata e di inoltrare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La richiesta di parere viene esaminata dalla competente Commissione, per lo svolgimento dell’attività istruttoria, e dal Consiglio dell’Ordine, che provvede a deliberare in merito.
La delibera consiliare viene comunicata al professionista ed al cliente
4) Quanto tempo impiega l’Ordine a rilasciare il parere?
Il procedimento deve concludersi entro il termine di 60 giorni dal deposito dell’istanza, salvo casi di sospensione dei termini, finalizzati all’acquisizione di documentazione integrativa.
Il Responsabile del procedimento è il Presidente della Commissione Liquidazione Parcelle, Toni Ciolfi.