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Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia

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Formazione e tenuta dell’Albo

Gli Amministratori Giudiziari sono i soggetti nominati dall'Autorità Giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 159/2011, art. 104 bis del D.Lgs. 271/1989, nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama.

L'Albo è istituito presso il Ministero della Giustizia ed è articolato in due sezioni: sezione ordinaria e sezione “Esperti in gestione aziendale”; l’iscrizione in quest’ultima sezione comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo. Esso è tenuto esclusivamente con modalità informatiche che assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva ed è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della Giustizia.

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione all’Albo

Alla luce dell’art. 1 co. 3 lett. d) del D.Lgs. n. 139/2005, possono presentare domanda di iscrizione nell’Albo degli Amministratori Giudiziari i soli professionisti iscritti nella sezione A dell’Albo professionale, in possesso dei requisiti individuati dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 14/2010, ossia:

  • domicilio in Italia;
  • iscrizione nell’Albo professionale da almeno 5 anni;
  • concreto svolgimento di attività professionale (ai fini dell’iscrizione nella sezione “Esperti in gestione aziendale” il requisito del concreto svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali). Laddove sia possibile attestare la frequentazione con profitto di Corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, è sufficiente un’anzianità di iscrizione nell’Albo professionale di almeno 3 anni;
  • possesso di determinati requisiti di onorabilità consistenti nel non versare in una delle seguenti situazioni: a) stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) assoggettamento a misure di prevenzione a tutela della pubblica sicurezza e a contrasto della criminalità organizzata a scopo mafioso, salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per una serie di reati; d) aver riportato, negli ultimi dieci anni, sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento, irrogate dall'Ordine professionale di appartenenza.

Modalità di presentazione della domanda

Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione nell'Albo deve inoltrare la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dai relativi allegati, al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile.

La domanda di iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari va presentata in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e deve contenere:

  • specifica indicazione della sezione per cui si richiede l'iscrizione (ordinaria o “Esperti in gestione aziendale”);
  • dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’iscrizione nell’Albo professionale nonché la data di detta iscrizione, dichiarazione di non aver subìto provvedimenti disciplinari dall’Ordine professionale, di essere in regola con i crediti formativi professionali previsti dal programma di formazione dell'Ordine professionale e di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità;
  • attestazione di frequentazione di Corsi di formazione post-universitari di 2° livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale (per coloro che intendono iscriversi nella sezione “Esperti in gestione aziendale”);
  • indicazione della Pec alla quale inviare le comunicazioni;
  • attestazione del pagamento del contributo previsto per l’iscrizione e per la tenuta dell’Albo.

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione:

  • atti e documenti comprovanti il possesso del requisito di professionalità: per l’iscritto nella sezione ordinaria si richiede l’attestazione circa lo svolgimento dell’attività di amministratore giudiziario; per l’iscrizione nella sezione “Esperti in gestione aziendale” occorre allegare documentazione comprovante l’espletamento dell’attività di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l’atto giudiziario dal quale è derivato l’incarico a svolgere la suddetta attività (mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui è derivata l'assunzione dell'incarico), nonché la data di assunzione dell’incarico di amministratore per società o aziende, la forma di queste e le conseguenti attività svolte (mediante visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività di amministratore e di copia conforme del relativo atto costitutivo e dello statuto);
  • copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione di € 100.00, da corrispondere mediante bonifico bancario tramite la Tesoreria provinciale di Roma, sul capitolo di entrata n. 3531, IBAN: 

Le modalità operative, utili alla compilazione della domanda online e al successivo inoltro all’Ufficio competente, vengono descritte all’art. 3 del Decreto 26 gennaio 2016:

  • il soggetto che intende presentare domanda d'iscrizione all'Albo, una volta autenticato attraverso il PST (Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia), potrà accedere alla sua «Area Riservata»;
  • dalla propria «Area Riservata» potrà compilare la domanda d'iscrizione all'Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code;
  • la domanda compilata dal richiedente e i suoi allegati, dovrà essere scaricata, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalità online;
  • i formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES;
  • il richiedente, a seguito dell'invio della domanda, riceverà una comunicazione, mediante Pec, con l'indicazione del Responsabile del procedimento.

Al momento dell'invio della domanda telematica e dei suoi allegati si crea un fascicolo informatico che raccoglierà i documenti e le copie informatiche dei documenti trasmessi dal richiedente e quelli formati dal Responsabile dell'Albo.

Il richiedente, attraverso l'«Area Riservata», potrà procedere all'integrazione dei documenti richiesti dall'Amministrazione durante la fase istruttoria. La difformità tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda.

A seguito del completamento della fase istruttoria, il sistema genererà una Pec con cui viene informato il richiedente dell'esito del procedimento.

Gli Amministratori Giudiziari sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'Autorità Giudiziaria ovvero dall'Agenzia, al fine di consentire il monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi.

Essi devono, altresì, comunicare con modalità telematiche l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico; la data di cessazione dell'incarico ed i compensi percepiti.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 14/2010 - Istituzione dell'Albo degli Amministratori Giudiziari - criteri e modalità di iscrizione all’Albo degli Amministratori.
Decreto Ministeriale n. 160/2013 - Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli Amministratori Giudiziari.
Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016 - Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori.

Strumenti

Portale dei servizi telematici della giustizia:  https//pst.giustizia.it

Contatti

Help desk assistenza tecnica:  06/85271245