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SEGRETERIA ALBO

Personale addetto:

Amelia Adamo 

Deborah Petricca

Francesca Rinaldi

Iscriversi al Tirocinio con titolo estero

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Per iscriversi al Tirocinio con un titolo estero è necessario:

Presentare un’istanza per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero e rilasciato dagli “Istituti di istruzione superiore” o dagli “Istituti di istruzione superiori stranieri” dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore fatta in Lisbona l’11 aprile 1997».

 

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti comprovanti il possesso del titolo di studio

A - Titoli di studio rilasciati da Istituti di istruzione superiore (1)

  1. titolo di studio tradotto
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio

B - Titoli di studio rilasciati da Istituti di istruzione superiore stranieri (2)

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto
  3. dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell’istituto che lo ha rilasciato nell’ambito del predetto ordinamento
  4. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio

 

Si precisa, inoltre, che i richiedenti, saranno iscritti al Registro del Tirocinio con riserva e che la validità del tirocinio svolto sarà subordinata all’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del M.I.U.R.

Note

(1) Sono tali gli istituti dei “Paesi aderenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché quelli della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio” (art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 189/2009).

(2) Sono tali gli istituti dei “Paesi diversi di quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale” (art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 189/2009)