Presentare un’istanza per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero e rilasciato dagli “Istituti di istruzione superiore” o dagli “Istituti di istruzione superiori stranieri” dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore fatta in Lisbona l’11 aprile 1997».
A - Titoli di studio rilasciati da Istituti di istruzione superiore (1)
B - Titoli di studio rilasciati da Istituti di istruzione superiore stranieri (2)
Si precisa, inoltre, che i richiedenti, saranno iscritti al Registro del Tirocinio con riserva e che la validità del tirocinio svolto sarà subordinata all’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del M.I.U.R.
(1) Sono tali gli istituti dei “Paesi aderenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché quelli della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio” (art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 189/2009).
(2) Sono tali gli istituti dei “Paesi diversi di quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale” (art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 189/2009)