FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ): LIQUIDAZIONE COMPENSI

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1) Chi può chiedere un parere di liquidazione degli onorari o un parere di congruità?

In considerazione dell’abolizione della Tariffa Professionale e dell’entrata in vigore del D.M. 140/2012 - “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, si specifica quanto segue:

  • prestazioni professionali concluse entro il 22/08/2012 e dunque prima dell’entrata in vigore del D.M. 140/2012: il Consiglio dell’Ordine può procedere al rilascio del parere di liquidazione degli onorari, sulla base della Tariffa Professionale, su richiesta degli Iscritti o della pubblica amministrazione (Pronto Ordini 353/2012);
     
  • prestazioni professionali in corso e non concluse entro il 22/08/2012 nonché prestazioni professionali iniziate dopo tale data: il Consiglio dell’Ordine può procedere al rilascio del parere di congruità, ai sensi dell’art. 2233 c.c., su richiesta degli Iscritti o del Giudice (Pronto Ordini 138/2015); ovvero della Pubblica Amministrazione; in tale ipotesi, il parere non si configura più come un parere che si esprime sulla corretta applicazione della Tariffa bensì come un parere che aiuta a comprendere la complessità della prestazione resa.

 

2) Come si chiede un parere di liquidazione degli onorari o un parere di congruità?

La richiesta deve essere formalizzata attraverso il deposito, durante gli orari di apertura della Segreteria dell’Ordine, dell’apposita modulistica reperibile sul portale dell’Ordine al percorso www.odcec.roma.it/parcelle/modulistica/richiesta parere.


3) Quali sono le fasi del procedimento?

A seguito del deposito dell’istanza completa presso la Segreteria, viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della Legge n. 241/1990, al cliente, il quale ha facoltà di prendere visione della documentazione depositata e di inoltrare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La richiesta di parere viene esaminata dalla competente Commissione, per lo svolgimento dell’attività istruttoria, e dal Consiglio dell’Ordine, che provvede a deliberare in merito.
La delibera consiliare viene comunicata al professionista ed al cliente


4) Quanto tempo impiega l’Ordine a rilasciare il parere?

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 60 giorni dal deposito dell’istanza, salvo casi di sospensione dei termini, finalizzati all’acquisizione di documentazione integrativa.

Il Responsabile del procedimento è il Presidente della Commissione Liquidazione Parcelle, Toni Ciolfi.