Giovedì 14 Giugno 2012 13:26
Forniti i chiarimenti operativi relativi al riconoscimento del credito di imposta previsto per le parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi - in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250 – dall’articolo 20 del Decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nello specifico, il Ministero della giustizia ha reso noto che:
Si informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione (relativa al credito di imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.