Venerdì 24 Ottobre 2014 11:49
Con riferimento alla risoluzione n. 88/2014 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’obbligo di comunicare al Fisco il proprio indirizzo PEC ai fini antiriciclaggio entro il 31 ottobre non sussiste per i professionisti e gli intermediari che hanno già inviato l’indirizzo PEC all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPec), il Consiglio Nazionale è intervenuto fornendo ulteriori chiarimenti con l’informativa n.20/2014.
Si segnala che, tra l’altro, il CNDCEC ha chiarito che non vi è alcun obbligo in capo agli studi associati di trasmettere il proprio indirizzo PEC, poiché si ritiene che “la comunicazione dell’indirizzo PEC degli Iscritti persone fisiche esaurisca l’obbligo di comunicazione, considerando che la normativa antiriciclaggio è destinata a questi”.
Leggi la Risoluzione n. 88/2014
Leggi l’Informativa n. 20/2014 del CNDCEC