In considerazione della casistica riscontrata dalla Commissione Albo dell’Ordine, presieduta dal collega Marco Carbone, si ritiene utile rammentare che le eventuali attività incompatibili rilevate dall’Ordine hanno come immediata conseguenza, nel caso le stesse non siano rimosse dall’Iscritto, la cancellazione dall’Albo e la segnalazione alla Cassa di Previdenza.
La Cassa di Previdenza, nella sua autonomia, potrebbe adottare provvedimenti in grado di incidere sulla posizione previdenziale individuale, con gravi ripercussioni sulle prestazioni pensionistiche.
Si ritiene utile rammentare che qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, può avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi, chiedere il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale.
L’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile solo nel caso in cui l’iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità.