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Fisco: nuovi minimi, rischio valanga istanze rimborso per Agenzia Entrate. Problema inutilizzabilità modello Unico 2013 per scorporo ritenute d'acconto subite

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Roma, 22 luglio 2013 – Il serio rischio di una valanga di istanze di rimborso da parte dei contribuenti che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio denominato “nuovi minimi 2012”: è quanto, con una lettera inviata oggi al direttore Attilio Befera, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma paventa possa accadere nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Alla base del problema vi è l’inutilizzabilità del modello Unico 2013 per lo scorporo delle ritenute d’acconto subite dai professionisti.

Come è noto dal 1° gennaio 2012 è stato soppresso l’obbligo a carico del committente di operare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati a professionisti che hanno scelto il regime fiscale “nuovi minimi 2012”. A seguito di ciò, il quadro LM da utilizzare nel modello Unico PF 2013 per la determinazione del reddito imponibile dei nuovi minimi 2012 - che ha sostituito il quadro CM adottato negli anni precedenti - non contempla un rigo dedicato allo scomputo delle ritenute d’acconto subite.

L’Agenzia delle Entrate, che inizialmente aveva affermato che eventuali ritenute d’acconto subite avrebbero dovuto formare oggetto di istanza di rimborso, facendo seguito alle istanze da più parti proposte, ha successivamente precisato che sono scomputabili in Unico 2013 - in via del tutto eccezionale - solo le ritenute del 4% subite dai contribuenti minimi nel corso del 2012 (Risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013).

«Sul piano pratico la soluzione individuata dall’Agenzia delle Entrate, sebbene costituisca un significativo passo avanti, non può ritenersi pienamente soddisfacente», afferma il presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta, «infatti, è stato ribadito l’obbligo di proporre istanza di rimborso per la maggior parte dei soggetti senza tener conto del verificarsi di frequenti eccezioni al principio generale di non applicazione della ritenuta d’acconto ai “nuovi minimi 2012”». Nella pratica sono molte le fattispecie interessate: indennità di maternità percepite dalle Casse di previdenza e dalla gestione separata INPS; compensi assoggettati al 4% afferenti le spese di ristrutturazione percepiti anche nel 2013; eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012 allorquando sussistevano incertezze applicative sul nuovo regime in vigore; eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012 ma relativi a fatture emesse negli anni precedenti da tali soggetti.

Nella lettera inviata all’Agenzia delle Entrate, ispirata dall’esigenza di semplificare i rapporti tra Contribuenti e Amministrazione Finanziaria, l’Odcec di Roma ribadisce la necessità di consentire a tutti i “nuovi minimi”, mediante indicazione nel rigo LM13 ovvero nel rigo RN32 colonna 4 del Modello Unico 2013 ovvero mediante la soluzione che l’Amministrazione Finanziaria vorrà individuare, lo scomputo delle ritenute subite: nel 2012 e nel 2013 sino alla data di emanazione della Risoluzione 47/E.

L’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Ordine dei Commercialisti capitolino eviterebbe all’Agenzia delle Entrate di vedersi costretta a gestire un’ingente mole di istanze di rimborso anche per importi contenuti. Inoltre, si eviterebbe ai contribuenti di sopportare costi aggiuntivi - di natura finanziaria e per assistenza fiscale - per esperire la procedura di rimborso, rendendo in taluni casi antieconomica la proposizione dell’istanza senza considerare le problematiche di asincronia con i dati riportati nelle dichiarazioni 770/2013 dei sostituti di imposta che hanno operato le ritenute. Gli stessi contribuenti dovrebbero anticipare saldi di imposte in alcuni casi non dovuti.

 

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