La professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è basata su conoscenze teoriche e pratiche regolate da codici etici; le prime si apprendono durante gli studi universitari ed i corsi di specializzazione, le seconde (come indica l'articolo 1 del D.M. 10/03/1995, n. 327) si acquisiscono, durante il periodo triennale di tirocinio regolamentato, frequentando assiduamente lo studio di un Dottore Commercialista o di un Esperto Contabile.
Il tirocinio è essenzialmente gratuito (Circolare n. 181 del 10/03/1998 del C.N.D.C. e protocollo di intesa, allegato 2) al CCL 22/10/1996 degli Studi Professionali), ma spesso si ritiene di riconoscere a coloro che si prestano a svolgere il tirocinio con assiduità, diligenza e riservatezza, un sussidio per le esigenze materiali connesse all'impegno di formazione ed addestramento assunto.
I "rimborsi spese" ai tirocinanti, in quanto motivati da obiettivi di specializzazione professionale, possono quindi inquadrarsi nell'erogazione di borse di studio e addestramento professionale. Ogni altra forma di erogazione di somme, quali compensi occasionali, compensi per collaborazione coordinata e continuativa, compensi per prestazioni di servizi diversi, che sono somme riconosciute a fronte di prestazioni corrispettive, trascendono l'essenziale gratuità del rapporto tra docente/professionista e discente/tirocinante proprio del tirocinio regolamentato.
Si è elaborato un modello-tipo di Convenzione come strumento utile per agevolare comportamenti uniformi:
la forma proposta è quella di un atto unilaterale da parte del Dominus, per evidenziare l'intenzione di voler incoraggiare, e non retribuire, l'impegno del Tirocinante che, infatti, non deve essere legato al Dominus da rapporti di lavoro dipendente.
Ai fini fiscali e contributivi le somme erogate in base alla Convenzione che Vi presentiamo, rientrano tra quelle erogate in conformità all'articolo 47 D.P.R. 917/86 c.1 lett.c come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Per l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 c.1 lett.c del D.P.R. 917/86, l'art. 24 del D.P.R. 600/73 prevede il medesimo regime applicato ai redditi di lavoro dipendente.
Da ciò deriva:
Questa fattispecie di borsa di studio non prevede alcuna copertura previdenziale obbligatoria (INPS) ed è discutibile anche quella assicurativa obbligatoria (INAIL), che è comunque consigliabile ai fini della sicurezza.
Il nuovo Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in vigore dal 1° marzo 2016, recependo ed ampliando la previsione contenuta nell’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, dopo aver confermato la natura essenzialmente gratuita del tirocinio professionale, sancisce l'obbligo per il Dominus di concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario sin dall'inizio del periodo di tirocinio. Continua poi a prevedere la possibilità, già contemplata in passato, di riconoscere al tirocinante ulteriori somme a titolo di borsa di studio.
La Commissione Tirocinio ha elaborato un vademecum che definisce tutti gli adempimenti che il Dominus deve porre in essere in relazione sia al rimborso spese che all'eventuale concessione di una borsa di studio.
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N.B. SI RICORDA CHE IL MODELLO NON VA CONSEGNATO ALL'ORDINE DI ROMA. PER LE MODALITA' ECONOMICHE DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO SI RIMANDA AI SINGOLI DOMINUS.