Venerdì 09 Settembre 2022 00:00
Il Consiglio Nazionale, recependo una richiesta in tal senso dell’Ordine di Roma ed in analogia con quanto deciso per l’obbligo formativo relativo all’annualità 2020, ha deliberato con riferimento all’anno 2021:
Ne consegue che - per il triennio 2020-2022 - l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 crediti, ovvero di 30 crediti da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.
Si ricorda che analogo provvedimento è stato disposto anche per gli iscritti nel registro dei Revisori legali dall’art. 3, comma 7, del decreto legge n. 183 del 2020, consentendo di maturare i 60 crediti previsti nel triennio, a prescindere dalla distribuzione su base annua.
Consulta l’informativa n. 80/2022