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Riformulazione dell’obbligo formativo anno 2021

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Il Consiglio Nazionale, recependo una richiesta in tal senso dell’Ordine di Roma ed in analogia con quanto deciso per l’obbligo formativo relativo all’annualità 2020, ha deliberato con riferimento all’anno 2021:

  • il venir meno dell’obbligo per gli Iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 crediti nel corso dell’anno 2021 possa essere recuperato nell’anno 2022;
  • il venir meno dell’obbligo per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 crediti nel corso dell’anno 2021 possa essere recuperato nell’anno 2022;
  • di prevedere che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale.

Ne consegue che - per il triennio 2020-2022 - l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 crediti, ovvero di 30 crediti da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.

Si ricorda che analogo provvedimento è stato disposto anche per gli iscritti nel registro dei Revisori legali dall’art. 3, comma 7, del decreto legge n. 183 del 2020, consentendo di maturare i 60 crediti previsti nel triennio, a prescindere dalla distribuzione su base annua.

Consulta l’informativa n. 80/2022