Photo gallery
Photo gallery

Ti trovi qui:

Home

Albo dei Gestori della crisi d’impresa

Versione in pdfStampaE-mail


Il Ministero della Giustizia, con la comunicazione del 4 gennaio 2023, ha reso note l’entrata in vigore dell’Albo dei gestori della crisi d’impresa tenuto dallo stesso Ministero e le modalità di presentazione delle domande ai fini del primo popolamento che avverrà dalle ore 12 del 5 gennaio 2023  fino al 31 marzo 2023.

Con la Circolare del 20 gennaio 2023, il  Ministero, inoltre, ha fornito una serie di chiarimenti in merito agli obblighi formativi richiesti per l’iscrizione nell’Albo e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

In estrema sintesi, dalla menzionata circolare risulta che ai fini dell’iscrizione nell’albo, è necessario – salvo quanto precisato in seguito per il primo popolamento – che i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, (ivi inclusi gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili):

a) abbiano frequentato un corso di perfezionamento:

    -   erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno dei seguenti enti: (i) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, (ii) segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e (iii) ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai;

    -   della durata di quaranta ore per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, ovvero della durata di duecento ore per coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative;

    -   conforme ai “punti concettuali generali” indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle “Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza” emanate nel 2019;

b) abbiano – inoltre – svolto un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera a), di durata non inferiore a sei mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Quale requisito alternativo, ai fini del primo popolamento (che, sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia del 4 gennaio 2023, dovrebbe terminare il 31 marzo 2023), gli stessi soggetti possono presentare domanda di iscrizione documentando di essere stati nominati in almeno due procedure quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali nei quattro anni anteriori al 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore dell’articolo 356 del Dlgs n. 14 del 2019, c.d. Codice della crisi d’impresa).

Leggi la comunicazione del 4 gennaio 2023

Consulta il provvedimento di adozione delle specifiche tecniche dell’Albo informatico

Leggi la circolare del 20 gennaio 2023

Accedi al portale dell’Albo dei gestori della crisi di impresa