L’art. 12, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2005 attribuisce al Consiglio dell’Ordine la competenza a formulare pareri in merito alla liquidazione degli onorari a richiesta degli Iscritti o della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento di tale funzione il Consiglio dell’Ordine può avvalersi, per la fase istruttoria, dell’ausilio della relativa Commissione appositamente costituita.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (cd “decreto liberalizzazioni”), le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate con decorrenza 25 gennaio 2012.
Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale secondo le indicazioni contenute nell’art. 9 del citato Decreto e nell’art. 25 del nuovo Codice Deontologico.
Il Ministero della Giustizia con D.M. 140/2012 ha adottato il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” – GU n. 195 del 22-8-2012 – entrato in vigore il 23 agosto 2012.
Leggi il testo del Capo III - Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili
Tabella C- Compensi spettanti ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Leggi il testo completo del decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012.
Dal 20 maggio 2023 è entrata in vigore la legge 21 aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.