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Esonero dall'obbligo FPC

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti inoltrate ai nostri uffici circa la possibilità di essere esonerati dall’obbligo della Formazione Professionale Continua in caso di non esercizio della professione, si precisa che tale istanza può essere presentata all’Ordine da tutti gli Iscritti all’Albo che realizzano i seguenti requisiti:

 

  • non posseggono partita IVA
  • non sono iscritti alla Cassa di Previdenza
  • non esercitano neanche occasionalmente l’attività professionale

Le tre condizioni devo sussistere contemporaneamente (artt. 3.6, 8.6 e 8.7 del Regolamento della Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma approvato il 16 settembre 2008).

Con riferimento all’ultimo requisito (non esercizio della professione neanche occasionale), si sottolinea che le attività previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sono attività tipiche della Nostra Professione e sono consentite a tutti coloro che risultano iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 139/2005. Lo svolgimento di tali attività non permette pertanto l’accoglimento delle istanze per questo tipo di esonero.