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Sanzioni disciplinari - Effetti

Sanzioni disciplinari

Tra le sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non hanno assolto l’obbligo formativo vi sono la censura e la sospensione.
La censura, che non pregiudica il normale svolgimento dell’attività professionale, è una formale dichiarazione di biasimo per l’infrazione commessa e può contenere l’espressa diffida a non commettere più tale violazione.
La sospensione dall’esercizio della professione è la sanzione che si concretizza nell’impedimento all’esercizio dell’attività professionale per un periodo non superiore a due anni.
Il Regolamento Ministeriale per il tirocinio all’art. 1, comma 5, prevede che il tirocinio debba essere svolto presso un professionista che sia iscritto all’albo e che abbia “assolto l’obbligo di formazione professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine”.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, accertato all’esito del procedimento disciplinare, comporterà pertanto l’impossibilità di accogliere per un triennio nuovi praticanti ed il trasferimento, presso altro dominus, dei tirocinanti già presenti nello Studio.

Effetti della sospensione dall'esercizio della professione

La sospensione irrogata dal Consiglio di Disciplina produce i suoi effetti:

  • per i procedimenti disciplinari aperti prima del 1° giugno 2015: dalla data di notifica della relativa delibera all’iscritto;
  • per i procedimenti disciplinari aperti dal 1° giugno 2015: dalla scadenza del termine di impugnabilità della delibera dinnanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Il provvedimento disciplinare a carico dell’iscritto viene comunicato a tutti gli Ordini d’Italia e notificato a: Pubblico Ministero presso il Tribunale, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri Commercialisti, Registro dei Revisori Legali, Camera di Commercio, Presidente del Tribunale, Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale, Direzione Regionale delle Entrate, Inps, Inail, Ufficio del Lavoro, Comando Regionale della Guardia di Finanza e Direttore della Banca d’Italia, nonché ad altri Ordini professionali ai quali sia iscritto il soggetto sanzionato.

In merito agli incarichi giudiziari ricoperti dal professionista sospeso, quali, a titolo di esempio, quello di Consulente Tecnico del Giudice, Amministratore Giudiziario, Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, ecc…, sarà onere dell’iscritto, in ossequio agli obblighi e doveri prescritti nel codice deontologico e nelle norme dell’ordinamento professionale, informare il Tribunale dell’irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Disciplina.
In merito all’assistenza tecnica presso le Commissioni Tributarie, l’iscritto sospeso non potrà rappresentare il proprio cliente per il periodo durante il quale sarà vigente la sospensione dall’esercizio della professione e non potrà trasmettere telematicamente le dichiarazioni fiscali dei propri clienti.

Il professionista iscritto nel registro dei mediatori civili, istituito presso il Ministero della Giustizia, perde i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro stesso, ex art. 4 DM 180/2010.
Il professionista sanzionato potrà chiedere al Consiglio di Disciplina territoriale la dichiarazione di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, diverse dalla radiazione, decorsi due anni, nel caso di censura, e tre anni in caso di sospensione, alla duplice condizione che non sia incorso in altro illecito disciplinare e, abbia tenuto una condotta irreprensibile.

L’iscritto al quale sia stata irrogata la sanzione della sospensione non potrà pertanto svolgere alcuna attività professionale nel periodo di sospensione.

Qualora l’iscritto, nonostante la sospensione irrogata, continui a svolgere l’attività professionale, correrà il rischio della imputazione penale di esercizio abusivo della professione ex art. 348 C.P., oltre ad un ulteriore ed autonomo procedimento disciplinare.