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Il Codice Deontologico in pillole

Pillole di Deontologia

Dal mese di gennaio, su iniziativa del Consigliere delegato alla tenuta dell’Albo, Marco Carbone, ha preso avvio sulla newsletter dell’Ordine la pubblicazione della rubrica “Pillole di deontologia” nella quale sono periodicamente richiamati i contenuti del Codice. Di seguito l'elenco delle "pillole" pubblicate.

Il Codice Deontologico

 

Pillola n. 1 - Contenuto del Codice (Art. 2)


Il codice deontologico contiene principi e doveri che i commercialisti e gli esperti contabili, nonché i loro tirocinanti, devono osservare nell’esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza di comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Il loro comportamento, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa.

Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei alla svolgimento dell’attività professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali.
 

Pillola n. 2 - Interesse pubblico (Art. 5 c. 1 e art. 6 c. 1)

I commercialisti e gli esperti contabili hanno il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione avendo riguardo agli interessi legittimi dei clienti e degli altri stakeholder e di tutti coloro che fanno affidamento sull’obiettività ed integrità sottesa alle funzioni del professionista.

Il professionista, inoltre, ha il dovere di rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e di agire con integrità, correttezza e onestà materiale ed intellettuale in tutte sue attività e relazioni sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.


 

Pillola n. 3 - Integrità e Obiettività (Art. 6 c. 3 e art. 7 c. 3)

L’articolo 6 comma 3 dispone che costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina.

Il successivo articolo 7 comma 3 prevede che i commercialisti e gli esperti contabili devono fornire i loro pareri senza essere influenzati dalle aspettative del cliente e devono pronunciarsi con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.

 

Pillola n. 4 - Competenza , diligenza e qualità delle prestazioni (Art. 8 c. 2 e c. 3)

L’articolo 8 comma 2 dispone che il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.

Il successivo comma 3 aggiunge che il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.

 

Pillola n. 5 - Comportamento professionale (Art. 11)

Il comportamento dell’iscritto all’Ordine, in ossequio all’articolo 11, deve essere consono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori di esercizio della stessa e deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell’attività professionale.

Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione ed ha l’obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall’Ordine e dal Consiglio di Disciplina.

La violazione dei doveri sopra elencati comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura ex art. 18, primo comma, del Codice delle Sanzioni.

La violazione del dovere di astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell’Ordine al quale appartiene comporta, invece, ai sensi del secondo comma dell’art. 18 del Codice delle Sanzioni, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione fino a sei mesi.
 

Pillola n. 6 - Responsabilità professionale (Art. 14)

L’iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 14, deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali.

La violazione dell’obbligo di stipula di assicurazione professionale comporta, ai sensi dell’art. 20 del Codice delle Sanzioni, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.
 

Pillola n. 7 - Collaborazione tra Colleghi (Art. 15)

L’iscritto all’Ordine, ai sensi dell’articolo 15 del codice deontologico, deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca.

Costituiscono manifestazioni di cortesia e considerazione, sottolinea il primo comma dell’articolo 15, la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.

Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.

La violazione dei doveri sopra elencati comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura ex art. 20, primo comma, del Codice delle Sanzioni.

 

Pillola n. 8 - Collaborazione tra Colleghi (Art. 15 c.2)

L’articolo 15 comma 2 dispone che l’iscritto all’Ordine non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi.
Il terzo comma dello stesso articolo prevede che il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli può rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio della professione.
La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura ex art. 20, primo comma, del Codice delle Sanzioni.


 

Pillola n. 9 - Collaborazione tra Colleghi (Art. 15 c.4)

L’articolo 15 comma 4 dispone che l’iscritto all’Ordine deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.

on possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell’azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.

La violazione di quanto sopra comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ex art. 20, secondo comma, del Codice delle Sanzioni.

 

Pillola n. 10 - Collaborazione tra Colleghi (Art. 15 co. 5)

L’articolo 15 comma 5 dispone che l’iscritto all’Ordine deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega. La violazione di tale dovere comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 20, primo comma, del Codice delle Sanzioni.

 

Pillola n. 11 - Subentro ad un Collega (Art. 16)

L’articolo 16 del Codice Deontologico tratta del delicato e sensibile tema dell’acquisizione di un nuovo cliente proveniente da altro collega.
Il primo comma evidenzia preliminarmente che il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.
Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altri gravi ragioni, il professionista, prima di accettare l’incarico (pragmaticamente telefonando o scrivendo al collega) deve:
a)    accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio;
b)    accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo;
c)    invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 20, terzo comma, del Codice delle Sanzioni per i casi sub a) e c) e della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi nel caso di cui alla lettera b).
 

 

Pillola n. 12 - Subentro ad un Collega (Art. 16 co. 4)

Il quarto comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico dispone che nell’ipotesi di subentro ad un collega nel corso di attività professionali, il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modi da non accecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti inoltre devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso.
Il sesto comma inoltre impone al professionista di declinare l’incarico nel caso il cliente vieti al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mancato
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
 

 

Pillola n. 13 - Assistenza congiunta allo stesso cliente (Art. 17)

L’articolo 17 del Codice Deontologico dispone che i professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento.
Il secondo comma inoltre impone al professionista, constatata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale scorretta, di informare il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

 

Pillola n. 14 - Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista (Art.18)

Il primo comma dell’articolo 18 del Codice Deontologico dispone che la tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
Il secondo comma prevede che il professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega.
Il terzo comma, inoltre, impone al professionista di non esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del collega usandola massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
La violazione del quarto comma - il professionista, in particolare, non trae profitto dall’eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; ne si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito - comporta la ben più grave sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi.


 

 

Pillola n. 15 - Corrispondenza tra Colleghi (art. 19)

L’articolo 19 del Codice Deontologico dispone che il professionista non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
Il secondo comma inoltre prevede che il professionista non può divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi.


 

 

Pillola n. 16 - Rapporti con i clienti

Il capo 2 del codice deontologico tratta dei rapporti con i clienti indicando oltre ai principi etici generali, le modalità di accettazione, esecuzione e rinuncia all’incarico, il comportamento da adottare in presenza di fondi dei clienti, garanzie e prestiti e le modalità di determinazione del compenso spettante al professionista.

Il secondo comma dell’articolo 20, che tratta dei principi generali nei rapporti con i clienti,  dispone che il cliente ed il professionista possono liberamente limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell’incarico.

Il comma 4 vieta al professionista di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori e di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizione di clienti o incarichi professionali, in caso di violazione, il primo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 6 mesi.



 

 

Pillola n. 17 - Accettazione dell'incarico

Il primo comma dell’articolo 21 del codice deontologico dispone che il professionista prima di accettare l’incarico deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi nel codice deontologico quali, a titolo esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali. Il terzo comma evidenzia che l’iscritto all’Ordine che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta e anche un’adeguata organizzazione dello studio.
Il quarto comma prevede infine che il professionista informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del codice deontologico della professione. In caso di violazione del quarto comma, il secondo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.




 

 

Pillola n. 18 - Esecuzione dell’incarico

Il sesto comma dell’articolo 22 del codice deontologico dispone che il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. In caso di violazione il terzo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino ad un anno.




 

 

Pillola n. 19 - Rinuncia all’incarico

Il primo comma dell’articolo 23 del codice deontologico dispone che il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell’incarico qualora sopravvengono circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. In caso di violazione il secondo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.




 

 

Pillola n. 20 - Rinuncia all’incarico

Il quarto comma dell’articolo 23 del codice deontologico prevede che nel caso di rinuncia all’incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. In caso di violazione il secondo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.




 

 

Pillola n. 21 - Rinuncia all’incarico

Il quinto ed ultimo comma dell’articolo 23 del codice deontologico dispone che il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l’incasso del proprio compenso, ma non oltre l’avvenuto pagamento integrale. In caso di violazione il quarto comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi.




 

 

Pillola n. 22 - Fondi di clienti, garanzie e prestiti

L’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi.
Il secondo comma prevede inoltre che il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità..
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
 




 

 

Pillola n. 23 - Fondi dei clienti per versamento imposte, tasse e contributi

Il terzo comma dell’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno salvo il caso in cui il pagamento sia stato effettuato nei termini previsti e il cliente sia rimasto indenne da gravami.

 




 

 

Pillola n. 24 - Deposito fiduciario e rimborso spese sostenute dal professionista

Il quarto comma dell’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che in caso di deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte per attenervisi.
Il quinto comma prevede inoltre che il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno.
 




 

 

Pillola n. 25 - Compenso professionale

L’articolo 25 del Codice Deontologico dispone che il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
Il secondo comma prevede inoltre che la misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi..
La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura ex art. 21, quinto comma, del Codice delle Sanzioni.  

Pillola n. 26 - Compenso professionale

Il terzo comma dell’articolo 25 del Codice Deontologico dispone che il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale.
Il quarto comma prevede inoltre che in nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura ex art. 21, quinto comma, del Codice delle Sanzioni.



 




 

 

Pillola n. 27 - Divieto di ritenzione dei documenti

Il sesto comma dell’articolo 25 del Codice Deontologico vieta all’iscritto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. La violazione del predetto divieto comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura ex art. 21, quinto comma, del Codice delle Sanzioni.




 




 

 

Pillola n. 28 - Rapporti con Ordine e Consiglio di Disciplina e Consiglio Nazionale

Il primo comma dell’articolo 29 del Codice Deontologico dispone che nell’esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto correttezza e considerazione.
Il secondo comma prevede inoltre che il professionista dovrà rendersi disponibile nei limiti delle sue possibilità, per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita dell’Ordine, a livello locale o nazionale.





 




 

 

Pillola n. 29 - Rapporti con Ordine e Consiglio di disciplina e Consiglio nazionale

Il terzo comma dell’articolo 29 del Codice Deontologico dispone che il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazioni di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo Pec, allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.
Il quarto comma prevede inoltre che il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.
La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ex art. 22, terzo comma, del Codice delle Sanzioni.






 




 

 

Pillola n. 31 - Rapporti con i Tirocinanti

Il primo comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico dispone che il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l’Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
Il secondo comma prevede inoltre che il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi.
La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 24 del Codice delle Sanzioni.