A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, dal 28 febbraio non è più possibile richiedere l’iscrizione al Registro dei revisori legali applicando le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.
La legge di conversione ha modificato il testo originario dell’articolo 9, comma 14, del decreto legge 150/2013, riguardante la disciplina transitoria per l’accesso al Registro dei revisori legali originariamente introdotta dall’art. 1, comma 19, del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 (non convertito il legge), sostituendo tale disposizione transitoria con una modifica dell’articolo 4 del d.lgs. n. 39 del 2010, al quale è aggiunto il seguente comma 4-bis:
“4-bis. Ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame”.
In proposito la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che le istruzioni operative ed il modulo per l’iscrizione, senza il sostenimento del relativo esame, nel Registro dei revisori legali saranno messi in linea non appena emanato il decreto attuativo, previsto dalla legge n. 15 del 2014, che fissa i requisiti per l’esonero dall’esame di idoneità professionale.