I chiarimenti del Ministero
Il Ministero della Giustizia, con una nota pubblicata il 21 marzo u.s., ha precisato che coloro che hanno presentato domanda d’iscrizione all’Albo degli amministratori giudiziari entro il termine previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.14 del 2010 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto che ha istituito l’Albo degli Amministratori giudiziari), può integrare la documentazione ai sensi dell’art. 10 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160 nei seguenti modi:
• depositando all’Ufficio III della Direzione generale giustizia civile presso il Ministero della giustizia, i documenti cartacei
• inviando i documenti cartacei a mezzo posta con plico indirizzato a: Ministero della Giustizia – Direzione generale della giustizia civile, via Arenula 70, Roma
Queste modalità eccezionali d’integrazione della documentazione sono disposte in attesa della pubblicazione su web dell’albo degli amministratori come previsto dall’articolo 3 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160.
Leggi la nota del Ministero del 21 marzo 2014
Leggi il testo del decreto 19 settembre 2013, n.160
Le richieste dell’Ordine
Con Comunicato del 3 aprile 2014 l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha confermato quanto già rappresentato allo stesso Ministero con propria missiva del 4 marzo u.s. circa l’esigenza di snellire le procedure di accesso e di iscrizione all’elenco onde assicurarne l’efficace funzionamento ed evitare appesantimenti burocratici. L’Ordine ha altresì evidenziato che il Ministero non ha fatto ancora chiarezza su alcune problematiche, quali l’assenza della modulistica, la mole e le caratteristiche della documentazione da produrre, l’uso di documentazione cartacea nell’era della semplificazione amministrativa, la regolamentazione del trattamento economico degli amministratori con l’adozione di tariffe nazionali e l’onerosità dei contributi richiesti per l’accesso. In considerazione di ciò l’Ordine ha chiesto un intervento definitorio da parte del Ministero anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico che veda la partecipazione e la rappresentanza di tutti gli operatori interessati per studiare in tempi brevi come mandare a regime l’elenco ed assicurarne la sua efficace operatività.
Leggi la lettera dell’Ordine del 4 marzo 2014
Leggi il comunicato dell’Ordine del 3 aprile 2014