Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, si ravvisa incompatibilità quando l’Iscritto svolga concretamente, effettivamente e contemporaneamente attività commerciale, di intermediazione e di mediazione (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la figura di rappresentante di commercio, procacciatore di affari, agente di assicurazione, intermediario finanziario, assicurativo o commerciale ecc.) in nome proprio o altrui e per proprio conto, anche in modo non prevalente, né abituale. Rientra in questa fattispecie “il caso in cui il commercialista, a scopo di lucro, metta in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione”.