04/11/2009

Ciò che stupisce, al di là delle interpretazioni che non sembrano trovare alcun riscontro nel dettato normativo della Legge finanziaria per l’anno 2008 (si pensi, ad esempio, ai problemi dell’inerenza delle spese e dell’ammortamento dei terreni) è la sottovalutazione delle conseguenze che dalla emanazione della circolare deriveranno sul carico di lavoro degli studi professionali e sui contribuenti e in particolare la sottovalutazione della necessità che questi ultimi, a causa della tardività della circolare stessa ed al fine di conformarsi ad essa saranno tenuti ad effettuare versamenti integrativi.

Per quanto riguarda gli studi professionali, ricordiamo poi che entro il prossimo 31 luglio i contribuenti sono tenuti all’invio telematico dei modelli 770 e che il prossimo 5 agosto scadrà il termine per il pagamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore; il tutto va ad aggiungersi alle ordinarie scadenze mensili cui i Commercialisti devono adempiere.

E’ dunque evidente come in tale contesto si chieda ai professionisti di ricalcolare gli importi da versare a titolo di Irap, provvedendo ad integrare i versamenti già effettuati con conseguente importante aggravio dei molteplici impegni professionali loro facenti capo ed in scadenza.

Senza sottovalutare il senso di sfiducia che tale situazione ingenererà nel contribuente circa l’operato del proprio Commercialista e il conseguente imbarazzo di quest’ultimo.

Senza altresì sottovalutare che le tematiche affrontate dalla circolare erano state, come noto, sollevate da tempo e mai esaminate nelle precedenti circolari dell’Agenzia.

Conclusivamente, tenuto conto di quanto detto, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma auspica un “ravvedimento” da parte dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei rapporti di buona fede che devono intercorrere tra il contribuente, il professionista e l’Amministrazione finanziaria, volto a stabilire la non applicazione di sanzioni ed interessi ai versamenti che i contribuenti dovessero effettuare a seguito delle interpretazioni contenute nella circolare n. 36/E.

Contenuto aggiornato mercoledì 4 novembre 2009