19/11/2014

Con riguardo alle società di servizi ed ai relativi centri elaborazione dati, fattispecie in relazione alla quale la menzionata Commissione dell’Ordine ha constato particolari criticità, l’incompatibilità si ravvisa laddove si verifichino le seguenti condizioni:

  1. l’Iscritto ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e di socio, e
  2. la quota parte di fatturato della società di servizi imputabile all’Iscritto (riferita alla media dell’ultimo quinquennio) sia maggiore del fatturato dell’Iscritto (sempre riferito all’ultimo quinquennio).

Contenuto aggiornato mercoledì 19 novembre 2014