Roma, 21 marzo 2013
L’Inps accoglie l‘istanza avanzata dall’Odcec di Roma che, con una nota inviata il 19 marzo scorso, chiedeva di allargare maggiormente la platea dei soggetti abilitati al rilascio del CUD tra cui tutti i professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Dello stesso tenore la richiesta inviata anche dall’Odcec di Genova in merito alla circolare n.32 del 26 febbraio 2013, intitolata “Nuove modalità di rilascio del CUD”, e ai successivi chiarimenti del 13 marzo scorso.
Oggi l’Inps, con una nota (messaggio n.4909), chiarisce che ai soli fini della stampa e del rilascio del CUD e funzionalmente alla presentazione in via telematica all’amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi, sono abilitati tutti i soggetti di cui all’art. 3 comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
Dunque, tra gli altri, sono abilitati alla stampa e al rilascio del CUD non solo i professionisti che hanno sottoscritto con l’Ente la convenzione per la trasmissione dei modelli RED ma tutti gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’Inps ribadisce, inoltre, che l’erogazione del CUD è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro rilascio di apposito mandato. I professionisti, come tutti gli altri soggetti abilitati, dovranno conservare il mandato conferito dal cittadino, unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso e ad esibirli a richiesta dell’Istituto.
All’atto dell’accesso in procedura il soggetto incaricato dovrà dichiarare il possesso della delega ed il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.
«Il chiarimento dell’Inps rappresenta un doveroso atto che ci mette in condizione di esplicare la nostra professione», ha dichiarato Mario Civetta, presidente dell’Odcec di Roma.