25/01/2012


Tariffa Professionale

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 ( cd “decreto liberalizzazioni”), le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate con decorrenza dal successivo 25 gennaio.
Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale secondo le indicazioni contenute nell’articolo 9 del citato Decreto.
In particolare la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto dal decreto con riferimento alla determinazione del compenso professionale costituisce illecito disciplinare.

Con riferimento agli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del decreto legge il Consiglio Nazionale ha chiarito che i Consigli degli Ordini territoriali possono continuare a liquidare le relative parcelle.
alt Pronto Ordini 28/2012

Con riferimento alla liquidazione di un compenso professionale da parte di un organo giurisdizionale, il Ministro della giustizia, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha chiarito che a seguito della abrogazione delle tariffe operata dal decreto legge n. 1/2012 “si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge. In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.

alt Testo dell’Interrogazione con la Risposta
 

Le novità per i tirocinanti

Il già citato D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, contiene, nel comma 5 dell'articolo 9, importanti novità anche per quanto concerne il tirocinio professionale.
Ricordiamo che il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio dovrà essere oggetto di conversione entro 60 giorni.
Le indicazioni in merito all'applicazione delle novità saranno diramate dal Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali e saranno immediatamente comunicate a tutti i tirocinanti.
 

Articolo 9 del Decreto legge n. 1/2012

 

Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024