L’art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, consente ai dipendenti della Pubblica Amministrazione lo svolgimento della libera professione unicamente se gli stessi sono in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. In deroga a tale disposizione, che consente l’esercizio della libera professione se il dipendente pubblico è in regime di part-time, l’art. 4 del DPR 18/2002 prevede che il personale delle Agenzie fiscali non può esercitare a favore di terzi attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. Al personale delle Agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, nonché lo svolgimento delle attività relative a servizi contabili e di elaborazione dati in genere e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale.