20/12/2011

Circolare MEF n.2/2012

Con la Circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato le istruzioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato per l’attività sanzionatoria da porre in essere ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis, del D. L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 in virtù del quale – a decorrere dal 1° settembre 2011 – le sanzioni di cui all’articolo 58 del D. L.vo n. 231/2007 sono applicate attraverso gli Uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Leggi la circolare

Si ricorda che nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2011 sono state indicate le Ragionerie territoriali dello stesso Ministero competenti a sanzionare le violazioni in materia di utilizzo di contante ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 comma 1 del D. Lgs 231/2007.
In base all’art. 51, D. Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono informare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una specifica comunicazione, del verificarsi di infrazioni all’uso del contante riscontrate nell’esercizio della propria attività. In particolare, l’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che tale comunicazione va effettuata entro 30 giorni dal momento in cui i predetti soggetti, “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni”, hanno avuto notizia delle citate infrazioni.

 

Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024