Per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, l’articolo 92, comma 6, del DPR 417/1974 consente l’esercizio di libere professioni previa autorizzazione del direttore didattico/preside se l’attività professionale non pregiudica l’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e viene svolta in orario compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.