11/10/2013

Iniziative straordinarie

In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo (31 dicembre 2013) alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli Iscritti, a seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio computer l’evento formativo in corso presso la sede dell’Ordine.
Gli interessati sono invitati a consultare il calendario degli eventi che saranno disponibili anche in streaming. La prenotazione potrà essere effettuata consultando il Catalogo dei Corsi e-learning.

Consulta la Guida all'utilizzo del servizio

Verifica presenze nei Corsi e nei Convegni accreditati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo

Si informano tutti gli iscritti che a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha incaricato il personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze anche durante lo svolgimento degli eventi.

Esonero FPC per il non esercizio della Professione

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti inoltrate agli uffici dell’Ordine circa la possibilità di essere esonerati dall’obbligo della Formazione Professionale Continua in caso di non esercizio della professione, si precisa che tale istanza può essere presentata all’Ordine dagli Iscritti all’Albo che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • non sono titolari di partita IVA, e
  • non sono iscritti alla Cassa di Previdenza, e
  • non esercitano neanche occasionalmente l’attività professionale.

Le tre condizioni devo sussistere contemporaneamente (artt. 8.3 e 8.9 del Regolamento della Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma approvato il 20 dicembre 2010). Con riferimento all’ultimo requisito (non esercizio della professione neanche occasionale), si sottolinea che le attività previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sono attività tipiche della Nostra Professione e sono consentite a tutti coloro che risultano iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 139/2005. Lo svolgimento di una o più di tali attività è pertanto ostativo alla presentazione, e comunque all’accoglimento, dell’istanza per questo tipo di esonero.

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Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024