Pubblicato il Protocollo d'intesa tra il MEF e il Consiglio Nazionale per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei Revisori legali.
Nel protocollo sono definite le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi e le procedure attraverso le quali dovranno essere trasmessi al Ministero i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli Iscritti.
Si ricorda che gli Iscritti nel registro dei Revisori legali non possono comunicare i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo direttamente al MEF. I dati relativi all’assolvimento formativo da parte degli Iscritti saranno comunicati al MEF dagli Ordini professionali, dai soggetti formatori accreditati e dalle società di revisione.
Tra le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale in merito alle modalità di prima applicazione del protocollo e di diretto interesse degli Iscritti, si segnala che:
- i dati relativi ai crediti formativi conseguiti nel corso del 2017 tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF, validi anche ai fini dell’iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, saranno comunicati agli Ordini di appartenenza di ciascun Iscritto a partire dal 10 marzo 2018;
- l’esenzione dallo svolgimento dell’attività formativa prevista per gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, non esonera dall’obbligo formativo previsto a carico degli Iscritti nel registro dei Revisori legali e per l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali;
- lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’art. 16 del nuovo regolamento FPC non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei Revisori legali.
Leggi l’Informativa del Consiglio nazionale