31/03/2015


Il Promotore Finanziario, definito dall’art. 31 del D.Lgs. 58/1998 come “la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede” (promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento fuori dalla sede legale), è un operatore specializzato nel collocamento di prodotti e servizi di investimento per conto di intermediari autorizzati, come ad esempio gli Istituti di Credito.

L’incompatibilità dell’Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’attività di Promotore Finanziario è sancita espressamente dall’art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 139/2005. La consulenza finanziaria può rientrare tra le attività del professionista solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un'attività di intermediazione e non è retribuita con provvigioni.
 

Contenuto aggiornato martedì 31 marzo 2015