Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l’esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio preclusa all’iscritto, è consentita laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. L’incompatibilità si rileva invece laddove la vendita dei prodotti agricoli - per quantità e fatturato - configura, non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa.
Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, mentre, è ritenuto incompatibile l’esercizio di attività d’impresa agricola con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).