01/10/2014

 

In considerazione della casistica riscontrata dalla Commissione Albo dell’Ordine, presieduta dal collega Marco Carbone, si ritiene utile rammentare che le eventuali attività incompatibili rilevate dall’Ordine hanno come immediata conseguenza, nel caso le stesse non siano rimosse dall’Iscritto, la cancellazione dall’Albo e la segnalazione alla Cassa di Previdenza. La Cassa di Previdenza, nella sua autonomia, potrebbe adottare provvedimenti in grado di incidere sulla posizione previdenziale individuale, con gravi ripercussioni sulle prestazioni pensionistiche.

 

alt Con riguardo alle società di servizi ed ai relativi centri elaborazione dati, fattispecie in relazione alla quale la menzionata Commissione dell’Ordine ha constato particolari criticità, l’incompatibilità si ravvisa laddove si verifichino le seguenti condizioni:

  1. l’Iscritto ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e di socio, e
  2. la quota parte di fatturato della società di servizi imputabile all’Iscritto (riferita alla media dell’ultimo quinquennio) sia maggiore del fatturato dell’Iscritto (sempre riferito all’ultimo quinquennio).

alt Versa in una condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritto che risulti titolare di partecipazioni di maggioranza in società e contemporaneamente ne ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di consigliere delegato, di amministratore unico o liquidatore con ampi poteri gestionali.


alt L’esercizio della professione di commercialista è incompatibile con lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma individuale, anche non prevalente e/o abituale, cosi come con lo status di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone.
Sono peraltro incompatibili con l’esercizio della professione le seguenti attività: agente di commercio, giornalista professionista (compatibile con la professione è invece l’attività di giornalista pubblicista), promotore e/o intermediario finanziario, procacciatore d’affari, agente di assicurazione e mediatore immobiliare”.


altLe Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l’esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio preclusa all’iscritto, è consentita laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. L’incompatibilità si rileva invece laddove la vendita dei prodotti agricoli - per quantità e fatturato - configura, non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa.

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, mentre, è ritenuto incompatibile l’esercizio di attività d’impresa agricola con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).


alt Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che sia per i professori universitari ordinari e associati, che per i ricercatori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento della professione è esclusa solo in caso di opzione per il part-time (l'art. 1, comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, stabilisce la compatibilità dell'iscrizione in un albo professionale con lo status di dipendente pubblico in regime part-time).


alt In materia di attività incompatibili con la professione, ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005, i Pronto Ordini del Consiglio Nazionale, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l’attività di mediatore civile e commerciale ex D.Lgs 28/2010 è compatibile con l’esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile.

Le attività svolte dagli Organismi di Mediazione, iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ex D.Lgs 28/2010, sono considerate strumentali e ausiliarie della professione, allo stesso modo dei Centri Elaborazioni Dati, delle Società di Revisione, di gestione/amministrazione condominiali e di elaborazione paghe, e pertanto incompatibili laddove congiuntamente: 1) il professionista ricopra contemporaneamente la qualifica di socio (a prescindere dalla partecipazione societaria di minoranza o maggioranza detenuta) e la carica di amministratore dell’Organismo di Mediazione; 2) la media del fatturato dell’ultimo quinquennio dell’Organismo di Mediazione, imputabile all’iscritto in base alla percentuale del capitale in suo possesso, risulti superiore alla media del fatturato, rapportata allo stesso periodo, relativa all’attività di commercialista e di esperto contabile.

Qualora un Organismo di Mediazione sia anche Ente di Formazione dei mediatori, iscritto anch’esso nel Registro del Ministero della Giustizia ex D.Lgs 28/2010, si ravvisa l’incompatibilità allorquando il professionista ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e socio di maggioranza.


alt Le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione compresi i docenti presso istituti di scuola secondaria di primo o di secondo grado, l’incompatibilità allo svolgimento della professione di Commercialista ed Esperto contabile è esclusa solo in caso di opzione per il tempo parziale (l’art. 1, comma 56 e 56-bis, della Legge n. 662/1996 stabilisce infatti la compatibilità dell’iscrizione in un albo professionale con lo status di dipendente pubblico in regime part-time), previa espressa autorizzazione del Direttore, Preside o altra figura responsabile della Pubblica Amministrazione. Si evidenzia che per i docenti, la validità della citata autorizzazione è vincolata all’anno scolastico, pertanto, la stessa dovrà essere riproposta per gli anni successivi.

Si ritiene utile rammentare che qualora l’Iscritto versi in una situazione di incompatibilità e si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, può avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi, chiedere il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale. Si precisa, inoltre, che l’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile solamente nel caso in cui l’Iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità.


Secondo le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l’incompatibilità può ritenersi esclusa qualora l’attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità, qualora l’iscritto pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore (ovvero altra carica da cui derivino poteri gestori) in società di persone o di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, come avviene, per esempio, nell’ipotesi in cui gli immobili siano dati in locazione all’iscritto stesso oppure a componenti della sua famiglia; in tal modo l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso.
Si ritiene utile rammentare che qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, può avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi chiedere il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale. L’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile solo nel caso in cui l’iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità.
 

Consulta anche

alt I chiarimenti dell'ODCEC Roma - A cura di Roberto De Rossi

alt I chiarimenti del CNDCEC

alt La disciplina delle incompatibilità - Note interpretative del CNDCEC

Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024