In materia di attività incompatibili con la professione, ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005, i Pronto Ordini del Consiglio Nazionale, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l’attività di mediatore civile e commerciale ex D.Lgs 28/2010 è compatibile con l’esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile.
Le attività svolte dagli Organismi di Mediazione, iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ex D.Lgs 28/2010, sono considerate strumentali e ausiliarie della professione, allo stesso modo dei Centri Elaborazioni Dati, delle Società di Revisione, di gestione/amministrazione condominiali e di elaborazione paghe, e pertanto incompatibili laddove congiuntamente: 1) il professionista ricopra contemporaneamente la qualifica di socio (a prescindere dalla partecipazione societaria di minoranza o maggioranza detenuta) e la carica di amministratore dell’Organismo di Mediazione; 2) la media del fatturato dell’ultimo quinquennio dell’Organismo di Mediazione, imputabile all’iscritto in base alla percentuale del capitale in suo possesso, risulti superiore alla media del fatturato, rapportata allo stesso periodo, relativa all’attività di commercialista e di esperto contabile.
Qualora un Organismo di Mediazione sia anche Ente di Formazione dei mediatori, iscritto anch’esso nel Registro del Ministero della Giustizia ex D.Lgs 28/2010, si ravvisa l’incompatibilità allorquando il professionista ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e socio di maggioranza.