06/02/2015


Con avviso pubblicato il 2 febbraio u.s. il Ministero della Giustizia ha invitato tutti gli Organismi di mediazione ad adeguarsi a quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, immediatamente esecutiva. La sentenza del TAR ha annullato l’art. 16, commi 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, rendendo pertanto illegittimo il pagamento di qualunque somma di denaro a titolo di spese di avvio o a titolo di indennità in sede per il primo incontro di mediazione.

Leggi l’avviso del Ministero della Giustizia

Consulta la sentenza del TAR Lazio

 

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