Il Consiglio Nazionale, in data 13 settembre 2018, ha formulato un parere in merito agli esposti che alcuni Iscritti agli Ordini di Crotone, Verona e Parma hanno presentato al fine di indicare che tali Ordini, al pari dell’Ordine di Roma, hanno Presidenti in carica da più di due mandati consecutivi e pertanto dovrebbe rendersi a loro estensibile il principio contenuto nelle recenti Ordinanze della Cassazione con conseguente annullamento delle tornate elettorali che li ha riguardati per il periodo 2017-2020.
Nel citato parere inviato al Ministero delle Giustizia, il Consiglio Nazionale segnala che “l’unico strumento che consenta agli iscritti di contestare la procedura, i requisiti di ammissibilità e l’esito delle elezioni di un Ordine territoriale è rappresentato dal «reclamo contro i risultati delle elezioni» di cui all’art. 22 DLgs n. 139/2005”.
Dato che i risultati elettorali di tali Ordini non sono stati contestati per mezzo di tale procedura ex art. 22, il Consiglio Nazionale “ritiene non sussistenti i presupposti per disporre il commissariamento degli Ordini di Crotone, Parma e Verona”.
Nel medesimo parere il Consiglio Nazionale indica che le Ordinanze di Cassazione n. 12461 e n. 12462 del 21 maggio 2018 e la conseguente decisione emessa dal medesimo Consiglio in data 11 settembre 2018, sono state pronunciate con riferimento ai soli reclami proposti ex art. 22 D. Lgs. n. 139 da alcuni associati dell’Ordine di Roma in relazione alla procedura elettorale di tale Ordine e dunque hanno efficacia solo tra le parti del giudizio. Per via di tale motivo, gli effetti di tali pronunce non sarebbero pertanto estensibili agli altri Ordini per i quali tale procedura ex art. 22 del D.Lgs 139/05 non sarebbe stata avviata.
E’ importante precisare che, al pari degli altri Ordini, neanche per le elezioni dell’Ordine di Roma sono state attivate le procedure di reclamo ex art. 22 D. Lgs. 139/05; i ricorsi sono stati infatti proposti avverso le delibere di ammissione delle liste elettorali in data antecedente all’assemblea elettorale e non sono stati presentati reclami successivi aventi ad oggetto l’esito elettorale ex art. 22 D. Lgs. 139/05.
Con riferimento alla enunciata necessità di esperire l’azione ex art. 22 D. Lgs. 139/05 che il CN, nel citato parere, ritiene essere “l’unico strumento che consenta agli iscritti di contestare la procedura, i requisiti di ammissibilità e l’esito delle elezioni di un Ordine territoriale”, si osserva che l’Ordine di Roma è nelle medesime condizioni degli Ordini di Crotone, Verona e Parma (e di tutti gli altri 51 Ordini che si trovano nella medesima situazione) per i quali il CN ha indicato non sussistenti i presupposti per il commissariamento.
Parere CN
Ordinanze della Cassazione
Dispositivo del Consiglio nazionale in merito ai ricorsi in riassunzione
Art.22 D. Lgs. 139/2005
Rassegna stampa (Eutekne!nfo - Italia Oggi - TGCom24 - IlSole24Ore.com)