31/01/2013

 

 

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2013,  i curatori (nel fallimento), i commissari giudiziali (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla nomina, hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. E’ quanto previsto all'art. 17, comma 2 bis, del decreto legge n. 179 del 2012 convertito dalla legge n. 221 del 2012.

La comunicazione deve avvenire per via telematica mediante il procedimento di Comunicazione Unica, è esente da imposta di bollo ed è soggetta a diritti di segreteria nella misura di euro 10,00.

In proposito si segnala il quadro riassuntivo degli adempimenti relativi al Registro delle imprese richiesti ai Curatori fallimentari pubblicato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Contenuto aggiornato giovedì 24 ottobre 2024