Si pubblica copia della comunicazione pervenuta dalla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, recante precisazioni in merito alle trasmissioni delle comunicazioni ai creditori da parte di curatori, commissari giudiziali e commissari liquidatori, di cui agli artt. 92, 171, 207 della legge fallimentare.
Con l’occasione si rammenta – come da precedente comunicazione dell’Ordine – che la Legge n. 221/2012 introduce significative novità alla Legge Fallimentare, in particolare sul tema delle comunicazioni con i Creditori e sul deposito delle domande di ammissione allo Stato Passivo. La nuova disciplina prevede infatti che:
- entro 10 giorni dalla nomina il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione, la propria PEC;
- il curatore deve inviare l’avviso ex art. 92 LF all’indirizzo PEC dei creditori o tramite raccomandata A/R nel caso in cui gli stessi creditori non siano in possesso di PEC; in ogni caso il Curatore con la comunicazione ex art. 92 LF:
- informa i creditori sull’indirizzo PEC della procedura;
- richiede a ciascun creditore il proprio indirizzo PEC per le successive comunicazioni;
- avvisa i creditori che le domande di ammissione al passivo o di rivendica possono essere presentate, esclusivamente tramite trasmissione a tale indirizzo PEC della procedura;
- per i fallimenti nei quali l’avviso ex art. 92 LF risulta già essere stato inviato alla data del 19 dicembre 2012, la nuova disciplina si applica a partire dal 31/10/2013; in queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/06/2013, il suo indirizzo PEC, richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.
Analoghi adempimenti riguardano i commissari giudiziali, i commissari straordinari ed i commissari liquidatori.