Formazione e tenuta dell’Elenco
Presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari e mobiliari ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile.
L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un “Comitato” presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti e i Notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi Ordini professionali.
Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il Comitato. Ogni tre anni il Comitato provvede alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Nessuno può essere iscritto in più di un elenco.
Iscrizione e conferma dell’iscrizione nell’Elenco
Il Presidente del Tribunale di Roma ha fornito specifiche indicazioni con la nota del 28 luglio 2023.
Normativa di riferimento
- 169 ter – 179 ter e quater disp. att. c.p.c. - Formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
- 534 bis e 591 bis c.p.c. - Delega delle operazioni di vendita ai professionisti iscritti in appositi elenchi.
- L. 35/2005 - Delega delle operazioni di vendita oltre ai notai, anche agli avvocati e ai dottori commercialisti o esperti contabili.