22/06/2015

La normativa in materia di docenza universitaria regola la possibilità di esercitare l’attività professionale sulla base della distinzione tra professori e ricercatori a tempo definito e professori e ricercatori a tempo pieno (art. 6, L. n. 240 del 2010). Trattandosi di normativa speciale non si applica la distinzione tra impiego part time e full time prevista per tutti gli altri dipendenti pubblici.
Per quanto riguarda la definizione degli incarichi a tempo definito e a tempo pieno l’articolo 10 del DPR n. 382 del 1980 prevede che i professori di I e di II fascia debbano dedicare alle attività didattiche:
i. non meno di 250 ore annuali se optano per il tempo definito;
ii. non meno di 350 ore annuali se optano per il tempo pieno.
L’esercizio dell’attività professionale, a condizione che non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza, è compatibile con il regime del tempo definito mentre è incompatibile con il regime del tempo pieno.

Con riferimento al regime del tempo pieno sono, comunque, consentite attività, anche remunerate, connesse all’attività scientifica e didattica ed espressamente indicate dalla norma di riferimento, tra le quali le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicistiche ed editoriali.

 

Contenuto aggiornato lunedì 22 giugno 2015