08/11/2012

Chiarimenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

 

Sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze – nell’Area dedicata alla Revisione legale – sono state pubblicate una serie di risposte a quesiti relativi alla tenuta del Registro dei Revisori legali e allo svolgimento del tirocinio.
Tra queste si segnalano i chiarimenti relativi all’obbligo di integrazione dei dati relativi ai Revisori già iscritti nel Registro e al riconoscimento del tirocinio pregresso.
Con riferimento al primo punto il Ministero ha confermato che i revisori già iscritti non dovranno presentare alcuna nuova istanza di iscrizione e solo in un momento successivo, i revisori legali saranno tenuti ad integrare il contenuto informativo del Registro rispetto alle informazioni precedentemente contenute, secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 17 dello stesso D.M. e che saranno comunicati dal Ministero stesso.

Per quanto riguarda il tirocinio pregresso è stato chiarito che l’attuale quadro normativo non consente al tirocinante di avvalersi ulteriormente del periodo di tirocinio “pregresso”, svolto cioè antecedentemente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’articolo 10 del D.M. n. 146 del 25 giugno 2012 stabilisce infatti che “il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro”. Al fine, tuttavia, di salvaguardare le aspettative di continuità del periodo di tirocinio nella fase di transizione tra vecchio e nuovo regime, coloro i quali hanno già avviato il periodo di tirocinio antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. 25 giugno 2012 (13 settembre 2012) sulla base della normativa vigente in quel momento possono presentare, al momento dell’iscrizione del registro del tirocinio, un’istanza di riconoscimento del tirocinio pregresso, anche se lo stesso è ancora in corso. Le istanze di riconoscimento del tirocinio pregresso potranno riguardare soltanto periodi di tirocinio, debitamente documentati, svolti anteriormente all’iscrizione ed avviati prima del 13 settembre 2012.

Si specifica inoltre, a rettifica di quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, che i revisori legali ed i tirocinanti già iscritti, rispettivamente, nel Registro dei revisori contabili e nel registro del tirocinio transitano automaticamente nei nuovi registri e nessun contributo di iscrizione è richiesto a loro carico.

Registro Revisori - Risposte a quesiti
Registro del tirocinio - Risposte a quesiti
 

 

 

Contenuto aggiornato giovedì 24 ottobre 2024