Tra le sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non hanno assolto l’obbligo formativo vi sono la censura e la sospensione.
La censura, che non pregiudica il normale svolgimento dell’attività professionale, è una formale dichiarazione di biasimo per l’infrazione commessa e può contenere l’espressa diffida a non commettere più tale violazione.
La sospensione dall’esercizio della professione è la sanzione che si concretizza nell’impedimento all’esercizio dell’attività professionale per un periodo non superiore a tre mesi.
Il Regolamento Ministeriale per il tirocinio all’art. 1, comma 5, prevede che il tirocinio debba essere svolto presso un professionista che sia iscritto all’albo e che abbia “assolto l’obbligo di formazione professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine”.
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, accertato all’esito del procedimento disciplinare, comporterà pertanto l’impossibilità di accogliere per un triennio nuovi praticanti ed il trasferimento, presso altro dominus, dei tirocinanti già presenti nello Studio.