06/02/2015

Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Albo dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare:

  • il socio Rossi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e non riveste la carica di amministratore ma gli è stata conferita una procura speciale con ampi poteri;
  • il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di amministratore né gli è stata confertita alcuna procura.

La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.

Pertanto, nell’ipotesi indicata, il Socio Rossi versa in una condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione, pur non ricoprendo la carica di amministratore, in quanto al professionista, oltre ad essere socio di maggioranza, è stata conferita una procura speciale con ampi poteri.

Per il socio Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.

 

Contenuto aggiornato venerdì 6 febbraio 2015