17/04/2015


In virtù della Direttiva 2006/43/CE e del Decreto Legislativo n. 39/2010, non si ravvisano causa di incompatibilità per l’iscritto all’Ordine, che sia socio, anche illimitatamente responsabile, e amministratore di società di revisione, di persone e di capitali.
 

Contenuto aggiornato venerdì 17 aprile 2015