23/01/2015

Una società di “mezzi” o di “servizi” che:

1) sia partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili di cui:
- uno, il socio Rossi, detiene una quota di partecipazione pari al 40% e riveste la carica di amministratore unico;
- l’altro, il socio Verdi, detiene una quota di partecipazione pari al 60% e non riveste la carica di amministratore unico;

2) la società di servizi fattura anche a terzi;

3) il fatturato medio degli ultimi 5 anni è pari a 100, pertanto, la quota di fatturato da imputare al dott. Rossi sarà pari a 40 e la quota di fatturato da imputare al dott. Verdi sarà pari a 60.

Per il Dott. Rossi, considerato che il fatturato medio degli ultimi 5 anni derivante dalla sua attività professionale è pari a 25, la società di servizi è considerata principale e non ausiliaria all’attività professionale e dunque, appare configurarsi come condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione.

Per il dott. Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, la società di servizi può essere considerata realmente ausiliaria del professionista e quindi, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.
 

Contenuto aggiornato venerdì 23 gennaio 2015