19/11/2014

Secondo le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l’incompatibilità può ritenersi esclusa qualora l’attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità, qualora l’iscritto pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore (ovvero altra carica da cui derivino poteri gestori) in società di persone o di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, come avviene, per esempio, nell’ipotesi in cui gli immobili siano dati in locazione all’iscritto stesso oppure a componenti della sua famiglia; in tal modo l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso.

Contenuto aggiornato mercoledì 19 novembre 2014