31/05/2013


E’ quanto ha affermato il Tribunale di Roma con ordinanza del 6 maggio u.s.. Più precisamente il Tribunale ha affermato quanto segue: “In mancanza di una diversa e più permissiva disciplina positiva, soltanto il titolare del diritto soggettivo inciso dal provvedimento deve poter adire l'autorità giudiziaria ove si assuma leso da una decisione del Consiglio Nazionale. Tuttavia, l'unico diritto soggettivo leso che può configurarsi in questa materia è quello all'esercizio della professione. Ne consegue che solo il professionista, in ipotesi destinatario di una sanzione confermata dal Consiglio Nazionale, è titolare della facoltà di impugnazione, e non altri soggetti cui il legislatore non attribuisca espressamente uguale potere". Per questa via il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorso presentato dall’Ordine territoriale contro una delibera del Consiglio Nazionale.

Leggi l’ordinanza

 

Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024